Corte di giustizia, Sentenza C-633/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Real Madrid Club de Fútbol e AE contro EE e Société Éditrice du Monde SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa. — Causa C-633/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che la clausola di ordine pubblico del regolamento n. 44/2001 può impedire l’esecuzione in Francia di una sentenza spagnola che condanna un giornalista e l’editore di un quotidiano al risarcimento per diffamazione, ma solo in presenza di una violazione manifesta della libertà di stampa garantita dalla Carta. Il giudice nazionale deve valutare la proporzionalità del risarcimento e il suo effetto deterrente senza rimettere in discussione le valutazioni di merito compiute dal giudice d’origine. Il diniego di esecuzione deve, se del caso, essere circoscritto alla sola parte della condanna che risulti manifestamente sproporzionata.
Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una sentenza straniera di condanna al risarcimento per diffamazione: limiti della clausola di ordine pubblico in presenza della libertà di stampa ex articolo 11 della Carta.
La questione giuridica
Se, in sede di revoca di una dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34, punto 1, e 45 del regolamento n. 44/2001, il giudice dello Stato membro richiesto possa negare l’esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno morale per lesione della reputazione quando la condanna, relativa a un articolo di stampa su una questione di interesse generale, appaia manifestamente lesiva della libertà di espressione e di stampa garantita dall’articolo 11 della Carta; e, in particolare, secondo quali criteri valutare la sproporzione del risarcimento e l’eventuale effetto deterrente sulla stampa.
Principio di diritto
In sede di riconoscimento o esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro, il giudice dello Stato richiesto può invocare l’ordine pubblico ex articolo 34, punto 1, e articolo 45 del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta, solo se l’esecuzione comporta una violazione manifesta della libertà di stampa. Tale verifica deve restare eccezionale e non può tradursi in un riesame del merito della decisione straniera; il giudice può considerare, tra gli altri elementi, l’entità del risarcimento, le risorse dei condannati, la gravità dell’illecito e il danno accertato, nonché l’eventuale effetto dissuasivo sulla stampa. Se la violazione manifesta riguarda solo una parte della condanna, il diniego va limitato alla sola parte sproporzionata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articoli 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45 e allegato IV del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera e libertà di stampa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia sull’esecuzione in Francia di una sentenza spagnola di condanna al risarcimento dei danni morali per lesione della reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su un quotidiano. La Corte è chiamata a chiarire se, e a quali condizioni, la libertà di stampa tutelata dall’articolo 11 della Carta possa giustificare il diniego di esecuzione per ordine pubblico ai sensi del regolamento n. 44/2001.
Fatti e procedimento principale
Un articolo pubblicato da «Le Monde» nel 2006, attribuito al giornalista EE, aveva affermato che il Real Madrid e un membro della sua équipe medica erano legati a una rete di doping nell’ambiente ciclistico. Il Real Madrid e AE agirono in Spagna per lesione dell’onore; i giudici spagnoli accolsero la domanda e condannarono il giornalista e la società editrice al pagamento di risarcimenti per danno morale, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Successivamente, le decisioni spagnole furono dichiarate esecutive in Francia, ma la cour d’appel de Paris annullò le dichiarazioni di esecutività ritenendo che l’esecuzione fosse manifestamente contraria all’ordine pubblico internazionale francese, perché la condanna avrebbe avuto un effetto deterrente sulla partecipazione della stampa al dibattito pubblico. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 44/2001, soprattutto gli articoli 33, 34, 36, 38, 43, 44 e 45;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 66, per la disciplina transitoria;
- l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, relativo alla libertà di espressione e alla libertà e pluralismo dei media;
- l’articolo 52 della Carta, sulla possibilità di limitazioni ai diritti fondamentali;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali esaminate congiuntamente
La Cour de cassation chiede in sostanza se una condanna per danno morale da lesione della reputazione, derivante da un articolo di stampa su una questione di interesse generale, possa essere rifiutata in esecuzione perché manifestamente contraria alla libertà di espressione, e quali criteri vadano applicati per valutare:
- se il risarcimento debba essere considerato punitivo o compensativo;
- se contino solo le risorse del condannato o anche altri elementi, come la gravità della colpa e l’entità del danno;
- se l’effetto deterrente, anche in rapporto alla situazione economica del giornale, sia di per sé sufficiente;
- se tale effetto debba essere valutato diversamente per giornalista, editore o in base allo stato generale della stampa scritta.
Ragionamento della Corte: ordine pubblico e divieto di riesame del merito
La Corte ribadisce che il sistema del regolamento n. 44/2001 si fonda sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri e sull’automaticità, in linea di principio, del riconoscimento e dell’esecuzione. La clausola di ordine pubblico dell’articolo 34, punto 1, è di interpretazione restrittiva e può operare solo in casi eccezionali, quando il riconoscimento o l’esecuzione comportino una violazione manifesta di un principio fondamentale dell’ordinamento dello Stato richiesto o di un diritto fondamentale riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione.
La Corte precisa che il giudice richiesto non può riesaminare il merito della decisione straniera né controllare l’esattezza delle valutazioni di fatto o di diritto compiute dal giudice d’origine. Può però verificare se l’esecuzione produca una violazione manifesta di un diritto fondamentale, nel caso di specie della libertà di stampa protetta dall’articolo 11 della Carta.
Ragionamento della Corte: portata dell’articolo 11 della Carta
La Corte sottolinea che la libertà di espressione e di informazione comprende in modo particolare la libertà dei media e il loro pluralismo. Nel valutare la misura delle limitazioni ammissibili, occorre tener conto della giurisprudenza della Corte EDU ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. In tale prospettiva, le questioni relative allo sport professionistico e al doping nello sport rientrano in linea di principio tra quelle di interesse generale.
La Corte richiama inoltre il ruolo essenziale della stampa in una società democratica: anche se la stampa deve rispettare la reputazione e i diritti altrui, essa deve poter informare e contribuire al dibattito su questioni di interesse generale. Un risarcimento troppo elevato o imprevedibile, oppure comunque sostanziale rispetto ai mezzi della persona condannata, può avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa.
Criteri di valutazione della sproporzione
Per stabilire se l’esecuzione comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, il giudice del rinvio deve considerare tutte le circostanze del caso, tra cui:
- le risorse delle persone condannate;
- la gravità dell’illecito accertato;
- l’entità del danno riconosciuto dai giudici d’origine;
- le altre misure adottate, come eventuali rettifiche, smentite o spese processuali;
- l’eventuale rischio di effetto dissuasivo sulla copertura futura di questioni analoghe o, più in generale, sulla stampa.
La Corte precisa che una divergenza rispetto agli importi normalmente riconosciuti nello Stato richiesto non basta, da sola, a fondare automaticamente la sproporzione. Tuttavia, il giudice nazionale può prenderla in considerazione come elemento del contesto.
Limiti del controllo del giudice richiesto
La verifica demandata al giudice nazionale deve restare esterna al merito: egli non può rimettere in discussione la gravità dell’illecito o l’entità del danno così come accertate dai giudici spagnoli, né valutare se il giornalista e l’editore abbiano agito con i dovuti standard professionali. Il controllo serve solo a individuare una possibile violazione manifesta dell’articolo 11 della Carta, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’origine.
La Corte aggiunge che il diniego di esecuzione può essere anche parziale: se la violazione manifesta riguarda soltanto una parte della condanna o uno solo dei soggetti interessati, il giudice richiesto deve limitare il diniego alla sola parte manifestamente sproporzionata.
Dispositivo
La Corte afferma che gli articoli 34, punto 1, e 45 del regolamento n. 44/2001, letti alla luce dell’articolo 11 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’esecuzione di una sentenza di condanna di un editore di un quotidiano e di un giornalista al risarcimento del danno morale per lesione della reputazione deve essere negata quando tale esecuzione comporti una violazione manifesta della libertà di stampa e, quindi, dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
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