Cassazione Penale, Sentenza n. 5405/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Salvato impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 322 c.p., sostenendo la perdita di efficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 5, per la mancata trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio del coindagato Gennaro Milite, che secondo il ricorrente conteneva elementi favorevoli essenziali per la valutazione cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancata trasmissione opera solo se gli atti omessi contengono oggettivi elementi "a favore" dell'indagato; è onere della difesa dimostrare e specificare quali e perché tali elementi siano favorevoli. Il ricorrente non ha indicato contenuti concreti e rilevanti delle dichiarazioni del coindagato (né si è dimostrato che il coindagato avesse effettivamente reso dichiarazioni favorevoli), limitandosi ad affermarne la possibile rilevanza. Il PM aveva anche motivato la mancata ostensione con esigenze di segreto investigativo. Pertanto il tribunale del riesame non è stato privato di atti che oggettivamente avrebbero imposto la perdita di efficacia della misura. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva opera se, entro i termini, non vengono trasmessi al tribunale del riesame gli atti e "tutti gli elementi sopravvenuti a favore" dell'indagato: tali elementi devono essere oggettivamente favorevoli e idonei a influire positivamente sulla posizione dell'indagato; la difesa ha l'onere di dimostrare la favorevolezza degli atti omessi.
art. 291 cod. proc. pen.
Rimanda agli atti che il pubblico ministero deve presentare al giudice della cautela, che devono essere trasmessi anche al tribunale in sede di riesame per consentire il controllo giudiziale delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002 (Ashraf) e successive pronunce (es. Sez. 6, n. 25058/2016 Sabatino)
Precedenti interpretano la norma nel senso che la mera esistenza di atti sopravvenuti non è sufficiente: è necessario che contengano elementi concreti e favorevoli. Ancora, la difesa deve indicare compiutamente gli elementi favorevoli presenti negli atti non trasmessi per far sorgere la perdita di efficacia della misura.
Massime di principio
- La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti al riesame scatta solo se gli atti omessi contengono elementi oggettivamente favorevoli per l'indagato, non per mera possibilità o potenzialità.
- Spetta alla difesa l'onere di specificare e dimostrare quali contenuti degli atti non trasmessi siano effettivamente favorevoli e rilevanti ai fini della revoca o attenuazione della misura.
- Il pubblico ministero può ritenere di non rendere ostensibili atti per esigenze di segreto investigativo; ciò non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura salvo prova concreta della favorevolezza degli atti omessi.
- Nel caso di verbali di coindagati, se non è provato che questi abbiano reso dichiarazioni utili al difensore (o se si sono avvalsi della facoltà di non rispondere), la mancata trasmissione non impone la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.
- In situazioni analoghe la strategia difensiva efficace è ottenere, nel più breve termine, la specificazione delle dichiarazioni o degli elementi favorevoli contestati e documentarli nel ricorso al riesame, evitando affermazioni generiche sulla possibile importanza degli atti omessi.
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