Cassazione Civile, Ordinanza n. 39249/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di pagamento per COSAP relativo all'anno 2012, quantificandolo in euro 346.566,60 in ragione dell'occupazione di suolo pubblico con impianti strumentali al servizio pubblico radiotelevisivo e parametrando il prelievo al numero complessivo delle utenze del servizio. Rai Way aveva opposto il decreto ingiuntivo sostenendo che il canone non fosse dovuto nella misura richiesta e che dovesse applicarsi la misura fissa prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 446/1997. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, la Corte d'appello aveva confermato l'impostazione di fondo ma aveva precisato che il canone era dovuto in misura forfettaria fissa, non variabile in base agli utenti finali. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. f), nn. 1 e 3, d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 8 del regolamento COSAP comunale e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il canone dovesse essere commisurato al numero delle utenze del pubblico servizio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e delle norme sul COSAP, contestando l'esclusione della legittimazione passiva di RAI accanto a Rai Way e assumendo che la domanda potesse colpire entrambe le società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il presupposto del COSAP è l'occupazione del suolo pubblico quale sottrazione all'uso collettivo; nel caso di specie, trattandosi di impianti strumentali alla diffusione del servizio radiotelevisivo, non vi è contatto diretto con i singoli utenti finali, sicché correttamente si applica la misura fissa prevista per tali ipotesi dall'art. 63, comma 2, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 446/1997, secondo un orientamento già consolidato della Corte. Ha ritenuto inammissibile o comunque non scrutinabile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti qualificato come mutatio libelli inammissibile in appello la richiesta del Comune di estendere l'obbligazione anche a RAI, oltre che a Rai Way, e il ricorso non era autosufficiente nel ricostruire le conclusioni originarie della domanda. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, lett. f), nn. 1 e 3, d.lgs. n. 446/1997
Per le occupazioni strumentali ai pubblici servizi svolte da soggetti che non hanno contatti diretti con l'utenza finale, il COSAP va determinato in misura fissa e non sulla base variabile correlata al numero degli utenti finali.
art. 8 Regolamento COSAP del Comune di Milano
Invocato dal ricorrente a sostegno del criterio di quantificazione del canone; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina legislativa, senza ricavarne un criterio diverso da quello fisso per la fattispecie concreta.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina applicabile; la Corte lo menziona nel quadro del primo motivo, ma respinge la censura perché l'interpretazione accolta è già coerente con il dato testuale e con la funzione del canone.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la decisione; la Corte ritiene però che la censura non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che il motivo non si confronta con la decisione sulla mutatio libelli e difetta di autosufficienza.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato insieme alle altre norme sul COSAP; non muta il criterio applicato dalla Corte per la misura fissa dell'onere.
artt. 8, 11 e 15 del regolamento COSAP del Comune di Milano
Richiamati dal ricorrente per sostenere la diversa imputazione soggettiva del canone; la Corte non ravvisa violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il COSAP dovuto per occupazioni di suolo pubblico strumentali alla prestazione di pubblici servizi va determinato in misura fissa quando il soggetto che occupa il suolo non intrattiene un rapporto diretto con l'utenza finale, ma solo con il gestore del servizio.
- La misura variabile del canone correlata agli utenti è applicabile solo quando l'occupazione di suolo pubblico sia funzionale a un servizio che pone in collegamento diretto la fonte del servizio con i singoli utenti finali.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si misura con il fondamento decisorio è inidonea a scalfire la decisione.
- È inammissibile in appello l'introduzione di una domanda nuova o di una diversa estensione soggettiva della pretesa rispetto a quella proposta in primo grado, ove ciò integri una mutatio libelli.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nella parte in cui deduce errori relativi al contenuto della domanda originaria o degli atti processuali rilevanti.
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