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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26117 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l’accertamento con cui le era stato attribuito un maggior reddito di 626.923 euro ai fini IRES, IRAP e IVA. Con il primo motivo lamentava la violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 56, e dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia avesse rinunciato a una parte della pretesa non riproposta in appello e che, comunque, le proprie domande fossero state riproposte. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie del contraddittorio dovessero applicarsi anche in assenza di accessi o verifiche presso i locali aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura non aggrediva la principale ragione posta dalla CTR a fondamento della decisione: l’inapplicabilità dell’art. 56 alla parte appellante. Il secondo motivo è stato rigettato quanto a IRES e IRAP, poiché le garanzie dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applicano esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente. Quanto all’IVA, tributo armonizzato, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva indicato concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato preventivamente instaurato. Il ricorso è quindi sostanzialmente risultato soccombente; le spese sono state compensate per la novità della pronuncia delle Sezioni Unite, ma è stato disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    “fa riferimento all’appellato”

    L’onere di riproporre in appello le domande e le eccezioni non esaminate riguarda la parte appellata e non può essere automaticamente posto a carico dell’appellante.

  • Art. 346 c.p.c.

    Disciplina la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte o non esaminate; la sua applicazione deve essere valutata in relazione alla posizione processuale della parte e alla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    “le garanzie fissate ... trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali” del contribuente

    Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie collegate al processo verbale di chiusura operano quando l’accertamento deriva da attività ispettive o verifiche effettuate presso i locali dell’impresa o del professionista, non per mere richieste documentali o questionari svolti senza accesso.

  • Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In materia di tributi armonizzati, come l’IVA, il diritto al contraddittorio preventivo discende dal diritto dell’Unione quando l’Amministrazione intende adottare un atto lesivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può essere invocata, secondo questo orientamento, solo quando l’accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; una richiesta di questionario o documenti, da sola, non attiva necessariamente il termine di 60 giorni.
  • Per i tributi armonizzati, in particolare l’IVA, l’assenza di contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: il contribuente deve indicare in modo concreto e non pretestuoso quali argomentazioni o documenti avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto incidere sull’esito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza; contestare solo una motivazione secondaria rende il motivo inammissibile se rimane intatta la ratio decidendi principale.
  • La riproposizione di domande ed eccezioni in appello deve essere valutata considerando chi ha impugnato la sentenza, quali questioni sono state effettivamente decise e quali siano rimaste assorbite o non esaminate.
  • La distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati è decisiva: le garanzie del contraddittorio preventivo possono avere fondamento diverso e richiedere oneri di allegazione differenti.

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