Cassazione Penale, Sentenza n. 5018/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, aveva confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi di ricorso denunciavano: 1) l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero in udienza per mancata concessione di un termine congruo e perché parte della produzione era in francese senza traduzione; 2) la carenza del quadro indiziario e l'erronea identificazione di Galasso quale utilizzatore dell'ID 6QDE56, nonché l'asserita non sovrapponibilità temporale fra chat e servizi di osservazione; 3) l'inutilizzabilità delle chat acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.I.E.) diretto all'autorità francese, sotto vari profili: violazione della direttiva 2014/41/UE e del d.lgs. 108/2017 (mancata necessità/proporzionalità dell'O.I.E.), illegittimità per forma e sostanza delle acquisizioni estere (captazione di massa), segreto di Stato che ha impedito alla difesa di verificare il processo di decriptazione, mancata trasmissione della totalità dei dati (selezione dei messaggi), e violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la documentazione era disponibile nel sistema ministeriale TIAP già prima dell'udienza e, comunque, il termine ad horas concesso dal Tribunale è stato considerato congruo; la Corte ha ribadito la piena utilizzabilità degli atti resi disponibili tramite TIAP. Il secondo motivo è stato rigettato perché il Tribunale del riesame, conformemente alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, ha fornito una motivazione non manifestamente illogica a sostegno dell'identificazione di Galasso come utilizzatore dell'ID 6QDE56, ricostruendo l'incrocio tra chat, servizi di osservazione e altri elementi investigativi (incontri, arresto in flagranza di terzi, riferimenti a rapporti personali e contatti con l'avvocato). La discrasia temporale tra orari delle chat e sistemi di rilevazione è stata ritenuta spiegabile in modo razionale (impostazioni orarie dei dispositivi) e marginale rispetto al complessivo quadro indiziario. Il terzo motivo è stato rigettato: il Tribunale ha valutato utili e ammissibili le chat trasmesse dall'autorità francese tramite O.I.E., in quanto si è trattato di dati "freddi" (estratti da copia forense dei server sequestrati e già decrittati) e quindi acquisiti ai sensi delle norme sulla circolazione delle prove; le censure sulla presunta indiscriminazione o su vizi dell'O.I.E. sono state giudicate infondate o inammissibili per carenza di specificità e per essere state sollevate tardivamente; le doglianze inerenti al segreto di Stato e alla mancanza di accesso alle chiavi di decriptazione non hanno avuto rilievo sufficiente a escludere l'utilizzabilità delle comunicazioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza del Tribunale di Bari è confermata.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74 e connessi)
Norme sostanziali relative ai reati di traffico di stupefacenti che costituiscono i capi d'imputazione a fondamento della misura cautelare; utilizzate per contestare i fatti di reato.
Codice di procedura penale, art. 309, commi relativi al riesame
Regole sul procedimento di riesame e sulla produzione documentale in udienza; interpretato nel senso che il PM può introdurre nuovi elementi purché sia concesso un termine difensivo congruo, compatibilmente con i tempi ristretti del riesame.
Codice di procedura penale, artt. 238 e 270
Art. 238 e art. 270 disciplinano la circolazione delle prove tra procedimenti penali e l'acquisizione di atti formati all'estero: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della circolazione delle prove per le chat trasmesse tramite O.I.E., consentendone l'utilizzabilità.
Direttiva 2014/41/UE (art. 6 par.1 lett. b) e art. 14)
Il principio di rispetto dei diritti fondamentali e della proporzionalità nell'O.I.E.; la Corte ha richiamato che l'O.I.E. è ammissibile salvo prova certa di violazione dei diritti fondamentali, onere che incombe sulla parte che allega la lesione.
D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
Normativa di recepimento della direttiva sull'O.I.E.; interpretata in coordinamento con la giurisprudenza delle Sezioni Unite per valutare l'utilizzabilità degli atti formati all'estero.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 64 commi 3 e 4 e sistema TIAP
Gli atti resi disponibili nel sistema TIAP si considerano parte del corredo processuale e conoscibili dalle parti se rispettate le procedure tecniche: la Corte ha ritenuto valida la disponibilità della documentazione tramite TIAP.
Ordinanze e massime delle Sezioni Unite (Sez. U n. 23755/2024 e n. 23756/2024)
Principi di diritto secondo cui le comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità estere possono essere utilizzate in Italia salvo prova di violazione dei diritti fondamentali; applicate dalla Corte per ritenere utilizzabili le chat Sky-Ecc.
Giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-670/2022 citata dalla difesa)
Riferimento difensivo evocato per contestare l'O.I.E.; la Corte ha ritenuto non rilevante, non potendo essere fatto valere nel giudizio di rinvio intervenuto dopo la sentenza rescindente.
Massime di principio
- Le comunicazioni decrittate e trasmesse da un'autorità giudiziaria straniera tramite O.I.E. sono utilizzabili nel processo italiano quando risultano essere dati "freddi" (estratti da copia forense di server sequestrati) e non emerge, con elementi specifici e provati, una violazione dei diritti fondamentali; l'onere di allegare e provare tale violazione grava sulla parte che la deduce.
- La produzione di documenti dal PM in udienza non è automaticamente inammissibile: se la documentazione è stata resa disponibile tramite i sistemi ministeriali (TIAP) prima dell'udienza o se al difensore è concesso un termine ad horas congruo, l'esercizio del contraddittorio è rispettato.
- Contestazioni sulle incongruenze cronologiche tra chat e riscontri di polizia vanno valutate nel loro contesto e possono essere legittimamente giustificate (es. impostazioni orarie di dispositivi); tali discrepanze non annullano automaticamente la portata indiziaria se esistono elementi di riscontro convergenti.
- Le censure generiche sull'ampiezza o presunta "captazione di massa" da parte di autorità estere sono inammissibili senza specifici elementi concreti che dimostrino abusi o violazioni; l'alta numerosità degli interessati non è di per sé prova d'illiceità.
- La mancata possibilità per la difesa di accedere a tecnicismi coperti da segreto di Stato richiede deduzioni specifiche e concrete per rendere inutilizzabili le prove; l'assenza di tali allegazioni dettagliate tende a favorire l'utilizzabilità del materiale trasmesso.
- In sede di cassazione non è consentito riproporre una nuova e diversa valutazione integrale dei fatti indiziari: la sindacabilità riguarda la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito, non una ritrattazione dei giudizi di fatto.
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