Ordinanza n. 4281/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza previa adozione delle più idonee misure cautelari della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 aprile 2026, n. 7160, emessa nel ricorso R.G. 3148/2026, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250039272, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 31 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 3 febbraio 2026; e per la declaratoria di nullità e/o annullamento: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250039272, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 18 giugno 2026 e notificato personalmente in data 23 giugno 2026; - del provvedimento di decadenza dell'immatricolazione al corso di Medicine and Surgery per l'a.a. 2025/2026, prot. 0119483, rilasciato dall'Alma Mater Studiorum; - Università di Bologna in data 6 luglio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione; nonché per la condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a.al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ossia dei danni patrimoniali sofferti per assicurare la conclusione positiva del procedimento amministrativo e giurisdizionale, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost. e del diritto al libero sviluppo della personalità ex art. 2 Cost., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di visto per motivi di studio, decadenza dall'immatricolazione universitaria e condotte dedotte come violative o elusive della sentenza da ottemperare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 aprile 2026, n. 7160, relativa all'annullamento di un precedente diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul. Ha chiesto, previa tutela cautelare, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento di un successivo diniego di visto, della decadenza dall'immatricolazione al corso universitario di Medicine and Surgery presso l'Università di Bologna e degli atti connessi, nonché la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato e dalla lesione del diritto allo studio e del libero sviluppo della personalità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rimettendo al merito ogni ulteriore questione relativa all'ottemperanza, alla legittimità degli atti successivi e alle domande risarcitorie. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora poiché era già scaduto il 30 giugno 2026, previsto dalla circolare del MUR per il perfezionamento amministrativo delle immatricolazioni; inoltre, alla data della decisione, l'attività accademica e formativa dell'anno 2025/2026 era ormai conclusa, sicché la misura cautelare non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta. Il TAR ha escluso l'urgenza anche con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica. Le spese sono state compensate. La trattazione dell'ottemperanza è stata fissata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del periculum in mora.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La ricorrente ha invocato la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, sostenendo che non residuassero margini di discrezionalità.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, alla violazione o all'elusione del giudicato.
art. 34 Cost.
La ricorrente ha dedotto il diritto allo studio quale posizione lesa dai provvedimenti e dai comportamenti amministrativi contestati.
art. 2 Cost.
La ricorrente ha dedotto la lesione del diritto al libero sviluppo della personalità quale componente del danno non patrimoniale richiesto.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la concreta attualità del periculum in mora; essa deve essere negata quando, per la scadenza dei termini amministrativi rilevanti e per la conclusione dell'attività cui l'interessato aspirava, la misura non potrebbe più procurare alcuna utilità pratica.
- La sopravvenuta conclusione dell'anno accademico e la scadenza del termine amministrativo per il perfezionamento dell'immatricolazione escludono l'urgenza di una misura cautelare diretta a consentire la partecipazione alle attività formative ormai terminate.
- La domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione del giudicato non presenta, di per sé, un'urgenza cautelare quando non sia dimostrata l'utilità immediata di una misura provvisoria per evitare un pregiudizio imminente e irreparabile.
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