Cassazione Civile, Ordinanza n. 33867/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente dell'INPS aveva svolto attività di stima di immobili nell'ambito di pratiche di mutuo ipotecario gestite dall'Istituto e chiedeva il riconoscimento di un compenso ulteriore, sostenendo che tale attività fosse eccedente rispetto alle mansioni affidate e che, sulla base del Regolamento INPDAP sui mutui ipotecari, della delibera n. 329/2011 e del D.M. n. 463/1998, dovesse essere inquadrata come incarico libero-professionale o comunque come attività retribuibile a parte. L'INPS aveva invece chiesto la ripetizione delle somme già corrisposte al dipendente per tale attività. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello con cinque motivi: violazione del regolamento sui mutui e della delibera applicativa; violazione del D.M. n. 463/1998; errata applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale; violazione delle norme del d.lgs. n. 165/2001 sul trattamento economico del pubblico impiego; violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su parametri non riconducibili al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, pur evocando correttamente le regole di interpretazione contrattuale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli atti regolamentari; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché costruito sulla premessa interpretativa del ricorrente, già disattesa dalla Corte territoriale; ha infine reputato infondato il quinto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato il fatto costitutivo della domanda come pretesa del dipendente al compenso per un'attività aggiuntiva e aveva quindi correttamente regolato l'onere della prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che l'attività peritale fosse estranea ai compiti e doveri d'ufficio; di conseguenza, non era applicabile la disciplina del compenso per incarichi extraistituzionali.
art. 53, commi 2 e 7, d.lgs. n. 165/2001
Norme evocate dal ricorrente per sostenere la spettanza di un compenso ulteriore; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché dipendente da una diversa qualificazione dell'attività.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento economico del dipendente pubblico, ma senza incidere sull'esito per la preclusione alla rivalutazione del merito.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente sul trattamento economico dei dipendenti pubblici; la Corte non ne ha tratto un diverso principio applicativo.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Le censure interpretative sono state dichiarate inammissibili perché mascheravano una richiesta di nuova valutazione del contenuto degli atti regolamentari.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere vizi relativi alla domanda e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo sull'esito.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omissioni rilevanti.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure sul thema probandum e sul materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere della prova operata dal giudice di merito, in coerenza con l'individuazione del fatto costitutivo della pretesa.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni e apprezzamento probatorio, ma non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o delle regole ermeneutiche, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o dei fatti di causa sono inammissibili in cassazione.
- Quando la controversia riguarda il compenso per attività svolte dal dipendente pubblico, è decisivo stabilire se l'attività sia o meno compresa nei compiti e doveri d'ufficio; se lo è, non opera la disciplina degli incarichi extraistituzionali retribuibili separatamente.
- L'individuazione del fatto costitutivo della domanda determina il corretto riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.; una volta correttamente identificato tale fatto, la sua valutazione resta riservata al giudice di merito.
- La deduzione di violazioni degli artt. 1362 ss. c.c. non è sufficiente se non si indica un effettivo discostamento dai canoni ermeneutici: non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del significato dell'atto.
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