Sentenza del 20/01/2017 n. 1524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deducendo la nullità della decisione per carenza di motivazione ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4, e 132 c.p.c. In particolare, ha sostenuto che il giudice non avesse adeguatamente considerato i vincoli gravanti sul terreno edificabile acquistato a Roma, tra cui l'impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura, l'approvvigionamento idrico tramite acquedotto rurale, la limitata superficie residenziale utile e le distanze di rispetto dal canale di bonifica. Secondo la società, tali elementi avrebbero dovuto contenere il valore commerciale del terreno entro quello dichiarato nell'atto, anziché giustificare la maggiore valutazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai fini Invim.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando anzitutto l'incompatibilità tra la denuncia di motivazione omessa e le contestazioni effettivamente formulate, che riguardavano piuttosto l'insufficienza o illogicità della motivazione. Inoltre, la società non ha individuato lo specifico fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha anche escluso che fosse possibile riesaminare in sede di legittimità la valutazione fattuale ed estimativa del terreno. La Commissione regionale aveva infatti considerato i vincoli edilizi, ritenendoli già riflessi nella perizia UTE e compensati dalla discreta urbanizzazione, dai buoni collegamenti stradali e dalla commercialità della zona. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento
La censura per violazione delle norme processuali e per nullità della sentenza deve corrispondere effettivamente a un vizio processuale; non può essere utilizzata per contestare in modo sostanziale la sufficienza o la logicità della motivazione.
Art. 132 c.p.c.
motivazione della sentenza
La mancanza assoluta della motivazione può determinare la nullità della sentenza, ma tale vizio è distinto dalla motivazione semplicemente ritenuta insufficiente, illogica o non condivisibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è molto più limitato: il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso. Non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o una diversa valutazione delle prove.
Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014
La pronuncia delimita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, ammettendolo nei casi di motivazione mancante, apparente, insanabilmente contraddittoria o incomprensibile, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore commerciale di un bene o degli elementi tecnici ed estimativi già esaminati dai giudici di merito.
- La denuncia di motivazione omessa è distinta dalla critica a una motivazione ritenuta insufficiente o illogica; il motivo deve essere qualificato correttamente e coerentemente con il vizio denunciato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre indicare con precisione il fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
- Una perizia dell'amministrazione finanziaria può fondare la rettifica del valore quando sia adeguatamente motivata e consideri i vincoli urbanistici e le caratteristiche concrete della zona.
- La presenza di vincoli sul terreno non comporta automaticamente una riduzione del valore imponibile se il giudice accerta che tali limitazioni sono state già considerate nella stima comparativa o risultano compensate da altri fattori, come urbanizzazione, collegamenti e commerciabilità.
- Quando la decisione di merito esamina gli elementi rilevanti e offre una motivazione logica e comprensibile, la valutazione estimativa diventa sostanzialmente intangibile in Cassazione.
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