Ordinanza n. 47/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera n. 58 del 20.01.2026 e del conseguente “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di Dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia da destinare all’U.O.C. SER.D.”, pubblicati sul sito istituzionale dell’ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti in data 21.01.2026, nella parte in cui, alla sezione “1- REQUISITI DI AMMISSIONE”, lettera d), prevedono quale requisito inderogabile il possesso del “diploma di Specializzazione in Psicoterapia” alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, senza contemplare la facoltà di partecipazione per gli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, così escludendo illegittimamente la ricorrente dalla procedura selettiva; - ove esistente e/o medio tempore adottato, del provvedimento di mancata ammissione, non conosciuto allo stato; - ove medio tempore adottati, i verbali di valutazione, l’eventuale graduatoria finale e gli atti di utilizzo della medesima; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura selettiva quale psicologa specializzanda regolarmente iscritta al corso di specializzazione, con collocazione, all’esito, nella graduatoria separata prevista dalla legge; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al riesercizio del potere in conformità ai principi di diritto di cui al presente ricorso, con ammissione della ricorrente alla selezione e/o riapertura dei termini limitatamente alla posizione giuridica fatta valere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di indizione e avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente psicologo, nella parte in cui richiedono il diploma di specializzazione in psicoterapia e non ammettono gli specializzandi iscritti dal secondo anno
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera e l’avviso pubblico dell’azienda sanitaria, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato il requisito di ammissione che impone il possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, deducendo l’illegittima esclusione degli specializzandi iscritti almeno al secondo anno del corso di formazione specialistica. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura e a essere collocata nella graduatoria separata prevista dalla legge, nonché la riedizione del potere amministrativo, con ammissione alla selezione o riapertura dei termini. Il parametro normativo invocato è l’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso, allo stato del giudizio e a una valutazione prima facie, privo di sufficienti profili di fondatezza. La lex specialis, non prevedendo la partecipazione degli specializzandi iscritti dal secondo anno, non appare in contrasto con l’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018. Il giudice ha interpretato sistematicamente tale comma in connessione con i successivi commi 548, 548-bis e 548-ter, ritenendo che le procedure concorsuali cui fa riferimento il comma 547 siano esclusivamente quelle finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato. Poiché la procedura controversa riguarda invece assunzioni a tempo determinato, non è stato ravvisato il fumus boni iuris necessario per la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 1, comma 547, l. 145/2018
La disposizione, letta sistematicamente insieme ai commi 548, 548-bis e 548-ter del medesimo articolo, appare riferita alle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e non alle procedure per assunzioni a tempo determinato.
art. 1, comma 548, l. 145/2018
Richiamato quale elemento del coordinamento sistematico utile a delimitare l’ambito applicativo del comma 547.
art. 1, comma 548-bis, l. 145/2018
Richiamato quale elemento del coordinamento sistematico utile a delimitare l’ambito applicativo del comma 547.
art. 1, comma 548-ter, l. 145/2018
Richiamato quale elemento del coordinamento sistematico utile a delimitare l’ambito applicativo del comma 547.
art. 55 c.p.a.
Base processuale della domanda cautelare incidentale; la misura è stata negata per mancanza di un apprezzabile fumus boni iuris.
Massime di principio
- L’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, interpretato sistematicamente con i commi 548, 548-bis e 548-ter del medesimo articolo, si riferisce alle procedure concorsuali finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato e non si applica, secondo la valutazione cautelare espressa, alle procedure per assunzioni a tempo determinato.
- La mancata previsione, in un avviso per assunzioni a tempo determinato, della partecipazione degli specializzandi iscritti almeno al secondo anno del corso di formazione specialistica non appare, alla luce dell’interpretazione sistematica dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, in contrasto con tale disposizione.
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