Cassazione Penale, Sentenza n. 37887/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale del regime 41-bis. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 41-bis per carenza dei presupposti di proroga in quanto il sodalizio "Belforte" sarebbe cessato o fortemente disgregato (richiamando provvedimenti giurisdizionali che indicano il "azzeramento" della cosca); omessa acquisizione/valutazione della documentazione richiesta; carenza di motivazione sulle censure sollevate (in particolare sulla perdurante operatività del sodalizio); errata valorizzazione dei provvedimenti disciplinari (contestandone l'interpretazione) e mancata considerazione della volontà collaborativa del detenuto, nonché rilievo eccessivo della mancata collaborazione alla luce della giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha censurato il Tribunale di Sorveglianza per omessa valutazione e mancata motivazione rispetto a provvedimenti giurisdizionali che, secondo il ricorrente e richiamati anche dal Procuratore generale, attestano la disgregazione/cessazione dell'operatività della cosca "Belforte". Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo esame, sul quale il Tribunale dovrà valutare espressamente la permanenza o meno dell'operatività del sodalizio alla luce dei provvedimenti e della documentazione omessi nella decisione precedente e motivare compiutamente le ragioni della conferma o meno della proroga del 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime speciale può essere prorogato se, su base probabilistica e con adeguata motivazione, risulta la persistenza di collegamenti del detenuto con l'associazione criminale. Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato alle violazioni di legge, ma include il vizio per mancanza di motivazione quando la decisione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il comma 2-sexies limita il controllo ai profili di violazione di legge, mentre il comma 2-bis indica parametri (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni) da considerare per valutare la capacità di mantenere contatti con l'associazione.
legge 26 luglio 1975 n. 354 (richiamata in relazione all'art. 41-bis)
La norma disciplina il regime detentivo speciale e le condizioni per la sua applicazione e proroga; la Corte conferma che la prova dei collegamenti non richiede certezza ma la probabilità fondata su elementi conoscitivi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale richiamata (es. sentenze Santapaola, Caporrimo, Badagliacca, Vinciguerra; C. cost. n. 97/2021)
Principi consolidati: il vizio di motivazione integra violazione di legge; per la proroga 41-bis è sufficiente la probabilità dei collegamenti sulla base di indici fattuali; il Tribunale di sorveglianza deve verificare l'attualità del pericolo di collegamenti e motivare specificamente le sue conclusioni; la mancata collaborazione non è sempre decisiva se vi sono altri elementi.
Massime di principio
- Il giudice che conferma la proroga del 41-bis deve motivare specificamente e valutare le censure del detenuto: non è sufficiente una affermazione generica di "perdurante operatività" del sodalizio.
- La sussistenza di collegamenti con l'organizzazione non richiede certezza ma deve essere probabilmente dimostrata tramite indici fattuali: profilo criminale, ruolo, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni e atti recenti di polizia sono parametri rilevanti.
- Quando il ricorrente produce o indica provvedimenti giurisdizionali che attestano la disgregazione o cessazione del sodalizio, il Tribunale è obbligato ad esaminarli e a motivare perché li ritenga non ostativi alla proroga; l'omessa considerazione di tali atti costituisce vizio di motivazione rilevante.
- Il sindacato in Cassazione è circoscritto alla violazione di legge, ma la mancanza di motivazione minima (coerenza, completezza, logicità) è qualificata come tale violazione e legittima annullamento e rinvio.
- Gli elementi disciplinari e la mancata collaborazione vanno valutati nel quadro complessivo: non sono automaticamente decisivi, specie se possono avere spiegazioni alternative (es. motivi sanitari) o se il detenuto ha manifestato disponibilità a collaborare che non è stata adeguatamente approfondita.
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