Sentenza del 01/07/2016 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Sanzioni - Responsabilità del Professionista - Onere della prova in capo al ricorrente - Sottoscrizione dell'atto di accertamento- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma - Sussiste .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere responsabile delle irregolarità tributarie commesse dal professionista incaricato della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali. Contestava inoltre la regolarità della sottoscrizione dell’atto di accertamento da parte del funzionario delegato, presumibilmente ritenendo necessaria una delega di funzioni formalmente conferita. La decisione ha invece ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato di aver esercitato un controllo e una vigilanza effettivi sull’operato del professionista. In materia sanzionatoria è sufficiente la colpa, anche nella forma della mera negligenza, senza necessità di provare il dolo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, confermando la responsabilità del contribuente per le violazioni tributarie. L’affidamento degli adempimenti a un professionista non esclude automaticamente la colpa del contribuente, il quale deve dimostrare di aver adottato ogni cautela ragionevole e che l’inadempimento sia stato causato da una condotta fraudolenta del professionista, idonea a mascherare la violazione dell’incarico. Quanto alla sottoscrizione, è stato applicato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la firma del funzionario delegato è stata considerata espressione di una delega di firma, non di una delega di funzioni, con conseguente validità dell’atto.
Norme richiamate
Principio della colpevolezza nelle sanzioni amministrative tributarie
È sufficiente una condotta connotata da mera negligenza; non è necessario che essa sia ispirata al dolo.
La responsabilità sanzionatoria può fondarsi anche sulla semplice colpa del contribuente. Il conferimento dell’incarico a un professionista non trasferisce automaticamente la responsabilità, se il contribuente non dimostra di aver svolto un controllo diligente.
Principio dell’onere della prova a carico del ricorrente
Ai fini dell’esclusione della colpa, occorre che il contribuente assolva ad un preciso onere probatorio.
Il contribuente che invoca l’assenza di responsabilità deve provare di avere adottato un comportamento diligente e, in particolare, l’eventuale condotta fraudolenta del professionista incaricato.
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
La sottoscrizione del funzionario delegato dell’atto di accertamento va considerata come delega di firma e non delega di funzioni.
La validità dell’atto non dipende necessariamente dalla qualificazione formale utilizzata, ma dalla sostanza dei poteri esercitati. La firma apposta dal funzionario delegato può essere valida quando rappresenta una delega di firma, senza trasferimento della competenza amministrativa.
Massime di principio
- L’affidamento della contabilità e degli adempimenti fiscali a un commercialista o altro professionista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: è necessario dimostrare un controllo effettivo e diligente.
- La responsabilità può sussistere anche senza dolo, essendo sufficiente una negligenza concreta, come la mancata verifica degli adempimenti affidati al professionista.
- Per escludere la colpa, il contribuente deve fornire prove specifiche delle verifiche svolte e, se pertinente, della condotta fraudolenta del professionista che abbia occultato l’inadempimento.
- La sola circostanza che l’irregolarità sia stata materialmente commessa dal professionista non costituisce, di per sé, una causa automatica di esonero dalla responsabilità.
- Nel valutare la validità della sottoscrizione di un atto amministrativo occorre distinguere tra delega di firma e delega di funzioni: la prima consente al delegato di sottoscrivere l’atto, mentre la competenza sostanziale resta in capo all’organo delegante.
- La validità dell’atto può essere riconosciuta sulla base della sostanza dei poteri esercitati, anche quando la forma o la qualificazione della delega siano contestate.
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