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Sentenza

Sentenza n. 1149/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Bologna emessa in data 19/06/2024.

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna sul riconoscimento della carta docente per quattro annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 7 marzo 2025, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, ma prima della decisione, il Ministero ha integralmente pagato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dato atto dell'avvenuto pagamento, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza in ragione dell'adempimento tardivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'obbligazione risultante dalla sentenza passata in giudicato è stata integralmente adempiuta nelle more del giudizio. Nonostante l'adempimento, il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal pagamento tardivo e dalla necessità per la ricorrente di promuovere il giudizio, oltre che dalle annualità della carta docente oggetto della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando il ricorso si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può costituire titolo per un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai fini dell'esecuzione dell'obbligo gravante sull'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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