Cassazione Penale, Sentenza n. 7202/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti imputati proponevano cassazione lamentando, a seconda dei casi, (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero; (ii) errata riqualificazione dei fatti in bancarotta preferenziale; (iii) mancata o carente motivazione circa la loro estraneità ai fatti; (iv) specifiche carenze probatorie e di individuazione dell'elemento soggettivo. Il ricorso delle parti civili censurava l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili e sosteneva il diritto ad impugnare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato ai sensi dell'art. 576 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili Carlucci e Loperfido per mancata specificazione della doglianza relativa alla proclamazione della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado; ha condannato le parti civili al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Quanto ai ricorsi degli imputati: ha rigettato il ricorso di CLEMENTE DONATO (con condanna alle spese processuali), ritenendo adeguata la motivazione di merito sulla sua posizione; ha invece accolto i ricorsi di MASTRORILLI FRANCESCO, SANTORO RENATO e ABBATE ROSARIO MARCELLO per difetto motivazionale della Corte d'appello circa la loro non-estraneità ai fatti, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per questi tre imputati.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 591, lett. c)
richiamato in relazione ai vizi formali dell'appello; i difensori lamentavano genericità dell'appello del pubblico ministero
codice di procedura penale, art. 581
norma richiamata nella contestazione della ammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi
codice di procedura penale, art. 530, co. 2
richiamata in relazione alla formula di proscioglimento in primo grado ("perché il fatto non sussiste" / "per non aver commesso il fatto") e agli effetti motivazionali quando il giudice d'appello valuta la prescrizione
codice di procedura penale, art. 129, co. 1 e co. 2
disciplina della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato; la Corte precisa che, quando il giudice d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado, deve motivare adeguatamente perché non sia possibile confermare l'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi dell'art.129, co.2
codice di procedura penale, art. 576
norma invocata dalle parti civili per sostenere la legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del gravame della parte civile in cassazione
codice di procedura penale, art. 538
richiamata indirettamente nelle questioni sulla cognizione dei giudici penali sulle statuizioni civili e sulla deroga operata dall'art.576
codice di procedura penale, art. 616
articolo evocato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende nei confronti dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili o rigettate
legge fallimentare, art. 219, co. 1
citata come circostanza aggravante della bancarotta cui la Corte ha escluso l'applicazione nella riqualificazione operata in appello
legge fallimentare, art. 216, co. 3
richiamata nella censura del Mastrorilli circa la presunta estraneità rispetto alla provenienza del denaro (questione relativa alla fattispecie di bancarotta)
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, co. 8
norma richiamata in relazione alla procedura di trattazione dei ricorsi e alla possibilità di trattamento orale in udienza solo se richiesto; la requisitoria scritta del PG fu depositata sulla base di questa previsione
codice di procedura penale, art. 622
richiamato in motivazione come norma che consente, in caso di accoglimento dell'impugnazione della parte civile, l'annullamento con rinvio al giudice civile in grado di appello per le statuizioni civili
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a proporre impugnazione contro una sentenza di estinzione per prescrizione solo se contesta specificamente e motivatamente l'erroneità della valutazione sulla maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado; deduzioni generiche determinano l'inammissibilità.
- Quando la corte d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, essa non può limitarsi a riqualificare i fatti e sostituire la formula di proscioglimento senza fornire una motivazione chiara e convincente che giustifichi la prevalenza della causa estintiva rispetto all'assoluzione già pronunciata in primo grado.
- In presenza di una causa di estinzione del reato maturà prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può compiere attività probatorie ulteriori rispetto alla mera constatazione ictu oculi di elementi che escludano l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; se la corte d'appello ritiene invece di non poter confermare l'assoluzione, è tenuta a motivare dettagliatamente perché l'estinzione prevale.
- La cassazione può accogliere il ricorso dell'imputato avverso una dichiarazione di estinzione per prescrizione qualora la modifica del provvedimento impugnato possa eliminare effetti pregiudizievoli extrapenali o civilistici per l'imputato stesso; in tali casi sussiste interesse ad impugnare.
- Ricorsi manifestamente generici o inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e, quando previsto, con pagamento alla cassa delle ammende; è pertanto essenziale formulare censure precise e fondate in cassazione.
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