Sentenza n. 1209/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1772/2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per 164,43 giorni di ferie non godute, pari a euro 11.783,16, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 dicembre 2025, notificata al Ministero il 22 dicembre 2025 e passata in giudicato, che ha riconosciuto l’indennità sostitutiva per 164,43 giorni di ferie non godute, condannando il Ministero al pagamento di euro 11.783,16, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva dato prova dell’effettivo pagamento e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto pagamento né giustificato l’inerzia; la nota depositata, dalla quale risultava l’emissione di un decreto di pagamento il 9 luglio 2026, non dimostrava l’effettiva corresponsione delle somme dovute. Il Ministero è stato quindi condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, cui sono assegnati 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi specificamente destinati. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta e conseguentemente il Ministero dell’istruzione e del merito deve essere condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore - riconoscendo alla ricorrente il beneficio della indennità sostitutiva delle ferie non godute, come statuito nella decisione del giudice del lavoro.
L’azione di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione completa del giudicato, fissando un termine e predisponendo, per l’eventuale inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso al Tar è stato ritualmente notificato in data 26 giugno 2026. Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Per agire in esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dalla norma.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di pagamento, il creditore può chiedere l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera prova dell’emissione di un atto o decreto volto a disporre il pagamento non dimostra l’avvenuta esecuzione del giudicato se non risulta che le somme siano state effettivamente corrisposte.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo a seguito della richiesta della parte.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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