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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22728/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione una presunta plusvalenza IRPEF per la vendita di un terreno (anno 2002). L'Ufficio aveva determinato il corrispettivo sulla base dell'importo di €142.026,00 risultante da una "definizione agevolata" operata dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro (art. 11 L. n. 289/2002), nonché aveva omesso di dedurre il costo d'acquisto e i costi incrementativi. I ricorrenti hanno altresì censurato la mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti (atto di rettifica dell'imposta di registro e atto di definizione) e hanno sostenuto che la CTR ha valutato la plusvalenza in modo errato attribuendo rilievo al valore emerso dalla definizione dell'acquirente, senza considerare il prezzo effettivamente conseguito e senza contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per mancata allegazione degli atti) ritenendo che i contribuenti erano a conoscenza del contenuto degli atti contestati e che la mancata allegazione non aveva arrecato pregiudizio. Ha invece accolto il terzo motivo, dichiarando che non è possibile determinare in via induttiva la plusvalenza IRPEF esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti (interpretazione confermata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 e giurisprudenza consolidata). Perciò la sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la Corte, decidendo nel merito (poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto), ha accolto il ricorso originario dei contribuenti. Sono integralmente compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • legge 7 giugno 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

    L'obbligo di allegazione è funzionale a rendere note le ragioni dell'accertamento; tuttavia, se il contribuente aveva già conoscenza e possibilità di dedurre le ragioni dell'Ufficio (es. tramite questionario e procedura di adesione), la mancata allegazione non costituisce danno rilevante e non invalida l'atto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti

    Per l'accertamento induttivo delle plusvalenze non è sufficiente il mero valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro: le presunzioni usate devono essere gravi, precise e concordanti e non possono limitarsi al valore risultante da una definizione fiscale di segno diverso (es. definizione operata dall'acquirente).

  • decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi ... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che la determinazione induttiva della plusvalenza si fondi unicamente sul valore determinato ai fini di registro; richiede indizi ulteriori e congruenti.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68

    Disciplina la determinazione della plusvalenza imponibile (differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto, con ricomprensione dei costi inerenti). La Corte ha ribadito che la base imponibile ai fini IRPEF non coincide con il valore fiscale rilevato ai fini dell'imposta di registro.

  • legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11

    Norma che disciplina la definizione agevolata di contenziosi fiscali; la Corte ha considerato che la definizione effettuata dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro non è automaticamente vincolante per la determinazione della plusvalenza IRPEF dell'alienante.

Massime di principio

  • Il valore risultante da una definizione ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire base per un accertamento induttivo della plusvalenza IRPEF: occorrono ulteriori elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti"
  • L'Amministrazione deve spiegare con motivazione e, quando necessario, produrre o rendere conoscibili gli atti cui si riferisce; tuttavia, la mancata allegazione non costituisce sempre vizio radicale se il contribuente era già a conoscenza del contenuto e non ha subito pregiudizio
  • Ai fini IRPEF la base imponibile è la differenza fra corrispettivo effettivamente percepito e costo di acquisto (più oneri inerenti): il contribuente può validamente contestare l'accertamento dimostrando il prezzo ricevuto e i costi inerenti
  • In presenza di una norma interpretativa successiva (ius superveniens) favorevole al contribuente, la Corte può decidere nel merito senza rinviare il processo al giudice di merito e disporre la compensazione delle spese
  • Quando l'Ufficio intende procedere per presunzioni semplici sulla base di valori fiscali di registro, deve integrare la propria valutazione con ulteriori elementi di prova che giustifichino la presunzione della esistenza di un maggior corrispettivo

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