Cassazione Penale, Sentenza n. 29984/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al lavoro per il detenuto agli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 284, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la norma non richiede una condizione di totale indigenza per riconoscere il permesso lavorativo e che la concessione del permesso non comporterebbe compromissione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto inammissibile (anche per novità) la nuova argomentazione difensiva in cassazione relativa all'insufficienza reddituale del nucleo familiare, richiamando il divieto di sollevare questioni non prospettate in appello ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto comunque che le allegazioni difensive non soddisfino l'elevato standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'ammissione al lavoro durante la detenzione: non è stata fornita idonea dimostrazione della condizione patrimoniale, né della impossibilità di contributo da parte di altri membri del nucleo familiare. La questione relativa a un'eventuale compromissione delle esigenze cautelari è stata dichiarata assorbita. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284 comma 3 c.p.p.
La norma autorizza l'accesso a permessi lavorativi per esigenze personali primarie ma, secondo la giurisprudenza richiamata, la sua applicazione è eccezionale e richiede rigorosa dimostrazione non solo di una situazione di indigenza ma anche degli ulteriori presupposti applicativi; non può essere interpretata in modo lassista come mera insufficienza reddituale.
art. 606 comma terzo c.p.p.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello; la Corte lo ha invocato per escludere valutazioni su fatti nuovi sollevati in cassazione.
art. 609 comma secondo c.p.p.
Analogamente al precedente, limita la possibilità di far valere in cassazione punti che non siano stati oggetto del gravame davanti alla Corte d'appello.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Giurisprudenza (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può essere chiamata a valutare punti non proposti in appello; conferma il limite di novità in cassazione.
Giurisprudenza (Sez. 6, n.1200 del 04/12/2023, Imp. Tahiri)
Ribadisce l'elevato rigoroso standard probatorio necessario per ottenere l'autorizzazione al lavoro durante misure cautelari: non è richiesta assoluta impossidenza ma occorre una dimostrazione dettagliata (anche patrimoniale) e degli altri presupposti straordinari.
Massime di principio
- In materia di autorizzazioni al lavoro per detenuti, il beneficio ha natura eccezionale e richiede prova rigorosa: non bastano affermazioni generiche sul reddito familiare; devono essere documentati redditi, patrimonio e impossibilità di contributi da parte di altri conviventi.
- Non introdurre in cassazione fatti o argomentazioni nuovi rispetto a quanto già dedotto in appello: tali novità sono inammissibili per gli artt. 606(3) e 609(2) c.p.p. e determineranno il rigetto per incompetenza del mezzo impugnatorio.
- Se si intende contestare la presumibile compromissione delle esigenze cautelari in caso di autorizzazione, occorre fornire elementi concreti e specifici (modalità di svolgimento del lavoro, controlli, rischi oggettivi per l'esecuzione della misura) per superare la valutazione restrittiva del giudice.
- Per aumentare le probabilità di successo, il difensore deve documentare sia la situazione reddituale che patrimoniale del nucleo familiare e spiegare perché non è possibile ottenere contributi: certificazioni bancarie, attestazioni di reddito di altri conviventi, documenti patrimoniali e ogni prova che dimostri l'effettiva necessità.
- Quando la questione è preliminare e assorbente (es. prova di indigenza), la Corte può non esaminare altri profili; quindi curare particolarmente la fase di appello dove vanno prospettati tutti i punti di fatto e di diritto su cui si intende ottenere controllo in Cassazione.
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