Sentenza n. 13210/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, per come rettificata prima in data 03.04. e poi nuovamente in data 15.04.2026 e ripubblicata, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, anche per come rettificata successivamente nelle date del 03.04.2026 e del 15.04.2026, nelle parti di interesse; 2) dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non conosciuti; 3) di ogni atto e altro verbale sotteso all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie sebbene non conosciuto; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per la parte ricorrente; c) la prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; q) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; r) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocata nella relativa graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente, riconoscendole il titolo di riserva dichiarato, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché gli atti di valutazione dei titoli e delle riserve
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il mancato riconoscimento della riserva connessa allo svolgimento del servizio civile nazionale, da essa ritenuto equiparato al servizio civile universale. Chiedeva l'annullamento della graduatoria e degli atti connessi, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di riserva e la riedizione della valutazione della sua posizione. Deduceva difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento. Le amministrazioni resistenti eccepivano, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludevano per il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale amministrazione non fosse estranea alla procedura, poiché con essa i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito ha respinto il ricorso. Il mancato riconoscimento della riserva è stato ritenuto conseguenza della compilazione della domanda di partecipazione: la candidata aveva selezionato "NO" alla voce relativa alla riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici e aveva indicato l'esperienza di servizio civile nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni. Secondo il TAR, non si trattava di una mera omissione, ma di una dichiarazione espressa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, di non possedere o comunque di non voler far valere titoli di riserva. L'amministrazione non avrebbe potuto correggere tale dichiarazione mediante soccorso istruttorio, poiché nei procedimenti selettivi gli errori imputabili alla compilazione della domanda ricadono sul concorrente in applicazione del principio di autoresponsabilità; una diversa soluzione violerebbe la par condicio competitorum. È stato inoltre applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo aver verificato i presupposti processuali per la decisione immediata nel merito.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La domanda di partecipazione è stata considerata una dichiarazione sostitutiva resa dalla candidata; il flag negativo relativo alle riserve è stato quindi qualificato come dichiarazione espressa, non come mera omissione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede è stato richiamato quale fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, impedendo alla candidata di contestare una scelta espressamente effettuata nella domanda.
art. 10-bis d.lgs. 276/2003
Il testo richiama il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio per errori imputabili alla compilazione della domanda, in funzione della par condicio competitorum.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il concorrente è responsabile della corretta compilazione della domanda e sopporta le conseguenze degli errori o delle dichiarazioni in essa contenute, quando siano imputabili alla sua condotta.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o modificare, dopo la scadenza del termine, una dichiarazione espressa del concorrente relativa al possesso o all'utilizzo di un titolo di riserva, poiché ciò comprometterebbe la par condicio tra i partecipanti.
- La selezione della voce "no" relativa a un titolo di riserva, accompagnata dall'indicazione dell'esperienza in una sezione diversa da quella dedicata alle riserve, costituisce dichiarazione espressa di mancata deduzione o di mancato utilizzo del titolo e non una semplice omissione.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al concorrente di contestare successivamente una scelta dichiarativa espressamente compiuta nella domanda di partecipazione.
- Il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere considerato legittimato passivamente, anche quando la gestione della procedura coinvolga una commissione o organismi interministeriali.
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