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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento nota -OMISSIS-, del Comune di Taranto, notificata il 25 gennaio 2021, nella parte in cui si ingiunge il pagamento di euro 7.056,31 alla sig.ra -OMISSIS-, quale responsabile in solido dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ordinanza rimasta inadempiuta dalla responsabile dell'abuso -OMISSIS-, quest'ultima nella qualità di amministratore unico di -OMISSIS- S.r.l.

Giustizia amministrativa202100414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di euro 7.056,31 per il recupero dei costi sostenuti dal Comune per la demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune quale responsabile in solido dell'abuso edilizio e dei costi della demolizione in danno eseguita nei confronti della società conduttrice. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 29 e 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e seguenti l. 241/1990, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità e irragionevolezza. Ha sostenuto di non essere responsabile dell'abuso, realizzato dalla conduttrice, e di non aver potuto intervenire per rimuoverlo a causa della controversia civile relativa all'uso della parete condominiale sulla quale erano state installate le canne fumarie. Ha inoltre dedotto che le opere insistevano su una parte comune dell'edificio e che, quale proprietaria-locatrice, non avrebbe avuto il potere materiale di procedere alla demolizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 c.c., dell'art. 28 l. 689/1981 e degli artt. 29 e 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito, decorrente dalla demolizione o, al più tardi, dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 9 luglio 2010. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha precisato che, sebbene il credito per il recupero delle spese di demolizione in danno sia, in linea generale, un diritto di credito soggetto alle comuni regole civilistiche, nella controversia era contestata la legittimità dell'individuazione della proprietaria quale soggetto passivo dell'obbligazione; pertanto la controversia riguardava l'esercizio del potere amministrativo e restava devoluta alla giurisdizione amministrativa. Nel merito, ha respinto il primo motivo rilevando che la locazione non elimina i poteri e doveri di controllo, cura e vigilanza del proprietario sull'immobile. Il proprietario non responsabile dell'abuso deve dimostrare di avere assunto iniziative attive e concretamente idonee a impedire o far rimuovere l'abuso, come diffide al conduttore o l'avvio della risoluzione del contratto. Nel caso concreto la ricorrente era a conoscenza dell'abuso, aveva sostenuto la posizione della conduttrice nei confronti del Comune e non aveva invece provato di aver diffidato la conduttrice a rimuovere le opere o di aver avviato la risoluzione della locazione. La controversia civile con il condominio non costituiva una causa di giustificazione, poiché non aveva caducato né sospeso l'ordine amministrativo di demolizione, che non era stato impugnato davanti al giudice amministrativo e si era consolidato. È stato respinto anche il motivo sulla prescrizione. Il credito per le spese di demolizione in danno ha natura patrimoniale ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative o per l'illecito civile. Il termine decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, individuato nella determinazione divenuta esecutiva con cui il Comune ha approvato il certificato di regolare esecuzione e ha potuto liquidare la fattura dei lavori. Poiché la prima richiesta di pagamento era stata ricevuta il 13 agosto 2020, la prescrizione decennale non era maturata. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    La responsabilità del proprietario per l'abuso edilizio commesso dal conduttore non è esclusa dalla locazione; il proprietario deve dimostrare di essersi attivato concretamente per impedire o far rimuovere l'abuso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il riferimento normativo per l'ordine di demolizione e per l'esecuzione in danno; il proprietario non responsabile dell'abuso può sottrarsi agli effetti sanzionatori dimostrando una condotta attiva e realmente impeditiva o ripristinatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato con riferimento alle contestazioni di difetto di motivazione dell'ingiunzione, ritenute infondate.

  • art. 28 l. 689/1981

    Non trova applicazione il termine quinquennale previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative, poiché il recupero delle spese di demolizione in danno costituisce esercizio di un diritto di credito patrimoniale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per il credito relativo alle spese di demolizione, il termine decorre da quando il credito diviene esigibile.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito per il rimborso delle spese di demolizione in danno è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 3 e 4 r.d. 639/1910

    Costituiscono la base normativa dell'ingiunzione di pagamento utilizzata dal Comune per il recupero delle spese anticipate.

  • art. 5 e 32 d.lgs. 150/2011

    Sono richiamati quale disciplina del procedimento relativo all'ingiunzione di pagamento.

  • art. 22 e 23 l. 689/1981

    Sono richiamati nell'ingiunzione quale disciplina normativa applicata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • La controversia sull'individuazione del soggetto cui l'amministrazione imputa la responsabilità per le spese di demolizione in danno attiene alla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se il credito azionato dall'amministrazione ha natura patrimoniale e, quanto alla sua esistenza o al suo ammontare, è regolato dalle norme sui diritti di credito.
  • La stipulazione di un contratto di locazione non esclude i poteri e i doveri di controllo, cura e vigilanza del proprietario sull'immobile, né lo esonera automaticamente dagli effetti dell'abuso edilizio commesso dal conduttore.
  • Il proprietario che non abbia materialmente realizzato l'abuso edilizio può sottrarsi alla responsabilità conseguente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione solo provando di avere assunto iniziative attive, effettive e idonee a rendere palese la propria estraneità e a costringere il responsabile dell'abuso al ripristino, quali diffide o iniziative per la risoluzione del contratto di locazione.
  • La pendenza di una controversia civile tra conduttore e condominio sull'utilizzo di una parte comune non giustifica l'inerzia del proprietario rispetto a un ordine amministrativo di demolizione ormai consolidato, se tale ordine non è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.
  • Il credito dell'amministrazione per il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione in danno ha natura patrimoniale ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, normalmente individuabile nell'atto che consente la liquidazione delle spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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