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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37253/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario donazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dal creditore cessionario per far dichiarare inefficace nei suoi confronti una donazione di quattordici immobili compiuta da un debitore-fideiussore in favore della sorella. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, in particolare la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni creditorie. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l'animus nocendi avrebbe dovuto essere presunto dalla relazione familiare tra donante e donataria e dal fatto che il donante fosse rimasto ad abitare in uno degli immobili donati. Deduce inoltre che la corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare il mancato assolvimento di asseriti oneri di tutela da parte della banca, come la mancata tempestiva comunicazione dell'andamento del rapporto e la mancata azione anche contro gli altri garanti. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si risolve in gran parte nella mera riproduzione di massime giurisprudenziali e nella critica di accertamenti di fatto e di valutazioni presuntive compiuti dai giudici di merito, senza adeguata deduzione di un vizio di sussunzione o di un errore di diritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la censura sugli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione, cioè quando il giudice di merito qualifica correttamente o scorrettamente gli indizi in termini di gravità, precisione e concordanza ma ne trae poi conseguenze giuridiche errate; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o degli indici presuntivi. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata aveva adeguatamente accertato in fatto l'assenza, in capo al fideiussore/donante, della consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, fondando il rigetto dell'azione revocatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria occorre la prova dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma, incluso, nel caso di atto a titolo gratuito, l'elemento della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere oggetto di censura in cassazione solo per vizio di sussunzione, non per una diversa lettura del materiale indiziario.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il giudice abbia applicato in modo giuridicamente scorretto i criteri legali delle presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione semplificata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo quando il giudice di merito abbia errato nel sussumere il ragionamento presuntivo nella fattispecie legale; non è consentito chiedere una nuova valutazione degli indizi o del convincimento formatosi nel merito.
  • L'onere di allegare e dedurre specificamente il vizio di sussunzione incombe sulla parte ricorrente: la mera critica alla ricostruzione fattuale o alla forza persuasiva delle presunzioni è inammissibile o comunque infondata.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, quando si deduce la conoscenza del pregiudizio da parte del disponente, il giudice di merito deve accertare in fatto la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.; tale accertamento, se congruamente motivato, non è sostituibile in cassazione con una diversa lettura delle circostanze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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