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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36388/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del 24/11/2022 della Corte d'appello di Roma, che ha confermato il decreto del Tribunale di Roma del 16/05/2022 disponendo la confisca di prevenzione di alcuni immobili nella disponibilità diretta e indiretta di Virgutto. Le censure principali sono: 1) violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e dell'art. 179 cod.proc.pen., per aver riqualificato la "pericolosità" da generica a qualificata sulla base di elementi acquisiti d'ufficio (certificato dei carichi pendenti e altri atti) non contenuti nella proposta del Pubblico Ministero e senza adeguato contraddittorio; 2) errata delimitazione temporale della pericolosità sociale e valutazione apodittica del nesso di provento-reato in relazione a beni acquistati (immobile in Spagna e successivo acquisto a Fiano Romano), contestando la ricostruzione del reimpiego; 3) omessa valutazione e mancata considerazione di specifici documenti probatori prodotti dalla difesa (es. atto di mutuo ipotecario spagnolo) che dimostrerebbero l'estraneità di Virgutto alla titolarità o alla provenienza illecita del bene rilevato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze. Motivazioni principali: 1) il primo motivo (violazione dell'art. 521) è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e, comunque, manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione della pericolosità sia avvenuta sulla base di elementi già presenti nel fascicolo (in particolare il certificato dei carichi pendenti acquisito l'11/04/2022) e quindi conoscibili dalla difesa, sicché non si è violato il diritto di difesa; 2) il secondo motivo (delimitazione temporale della pericolosità) è inammissibile perché non era stato specificamente dedotto in appello e quindi la questione è divenuta giudicato nei confronti della Cassazione; 3) il terzo motivo (disponibilità dell'immobile spagnolo) è inammissibile perché mira a sindacare motivazioni e valutazioni di merito non riconducibili a violazioni di legge; conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Nel procedimento di prevenzione la Corte ha confermato che non è vietata la riqualificazione della categoria di pericolosità (es. da generica a qualificata) purché tale nuova definizione giuridica sia fondata sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e la difesa abbia avuto un contraddittorio effettivo e congruo; la violazione del principio di correlazione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se si tratta di nullità a regime intermedio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come norma violata in relazione all'acquisizione di prove e garanzie del contraddittorio; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza, atteso che gli elementi erano nel fascicolo e conoscibili dalla difesa.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del procedimento; indica la disciplina della trattazione e delle formalità processuali seguite.

  • d.lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 4, comma 1, lett. a)

    Richiamato nel quadro delle categorie di pericolosità sociale: la Corte ha ricordato che, pur in presenza di diversa indicazione nella proposta, la qualifica può essere cambiata se fondata sugli stessi elementi di fatto e con possibilità di contraddittorio.

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Gli articoli relativi ai reati di traffico di stupefacenti sono richiamati come fatti costitutivi dell'attività illecita che avrebbe prodotto proventi reinvestiti; la Corte si è limitata a rilevare che tali procedimenti risultavano pendenti e documentati nel fascicolo.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, la magistratura può riqualificare la categoria di pericolosità del proposto (es. da generica a qualificata) se la nuova qualificazione è fondata sugli stessi fatti già presenti nel fascicolo e la difesa ha avuto effettiva possibilità di prendere visione e discutere quegli elementi: la violazione del principio di correlazione non è automaticamente configurata se sussistono tali condizioni.
  • Le censure che non sono state specificamente dedotte davanti alla Corte di appello (cioè non devolute al grado d'appello) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e risultano di regola inammissibili; occorre dunque presentare in appello tutte le doglianze rilevanti con specifici motivi.
  • La Corte di Cassazione, nel controllo sui provvedimenti di prevenzione, è limitata ai profili di legittimità (violazione di legge, motivazione assente o apparente). Le questioni di merito e le valutazioni probatorie (es. valutazione della credibilità o della congruità del nesso di reimpiego) non sono riaperte in sede di legittimità salvo che emergano vizi di diritto.
  • Documenti acquisiti d'ufficio possono essere utilizzati dal giudice se erano effettivamente parte del fascicolo e conoscibili dalle parti prima dell'udienza; il punto decisivo è la possibilità per la difesa di esercitare il contraddittorio su quegli elementi, non la formale provenienza dall'ufficio giudiziario.
  • Per contestare la disponibilità di beni o la provenienza lecita dei mezzi impiegati negli acquisti occorre dedurre specificamente e in modo tempestivo (in istruttoria e poi in appello) elementi probatori rilevanti; l'omessa devoluzione di tali questioni al giudice d'appello comporta la perdita della possibilità di sindacarle in Cassazione.
  • Ricorsi in Cassazione manifestamente infondati o proposti senza aver previamente valorizzato i rimedi ordinari possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sanzioni patrimoniali (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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