Cassazione Civile, Ordinanza n. 32537/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IRPEG e ILOR relative all’anno d’imposta 1989, iscritta a ruolo a carico di una persona fisica quale socia al 50% di una società estinta. La Commissione/ Corte tributaria di merito aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo tardiva la cartella, perché l’Agenzia sarebbe decaduta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973, considerando come dies a quo il deposito dell’ordinanza della Cassazione del 2013 che aveva reso definitivo l’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973: sostiene che, una volta che l’accertamento tributario sia divenuto definitivo per effetto di una decisione passata in giudicato, il diritto alla riscossione non è soggetto al termine di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo, ma al termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, quando il diritto alla riscossione di un’imposta è azionato mediante cartella di pagamento e si fonda su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non si applica la decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce del principio affermato e provveda anche sulle ulteriori questioni di merito e sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
unico motivo di impugnazione
È richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2953 c.c.
Quando il credito tributario è fondato su un accertamento divenuto definitivo per giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto al termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine decadenziale previsto da questa norma non si applica al caso di riscossione fondata su accertamento definitivo coperto da giudicato; la sua applicazione da parte del giudice di merito è stata ritenuta erronea.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Se la pretesa tributaria è azionata mediante cartella di pagamento e trova fondamento in un accertamento divenuto definitivo per effetto di sentenza passata in giudicato, non opera il termine di decadenza previsto per la riscossione a ruolo, ma il termine ordinario di prescrizione decennale dell’actio iudicati.
- Il giudicato formatosi sull’accertamento tributario trasforma la posizione creditoria dell’amministrazione, che non resta soggetta ai termini decadenziali propri della fase amministrativa di iscrizione a ruolo.
- Il termine di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 non può essere utilizzato per dichiarare tardiva la cartella quando il credito sia già stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale.
- In sede di legittimità, l’erronea applicazione della disciplina della decadenza in luogo di quella della prescrizione integra violazione di legge censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
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