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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una cooperativa agricola in liquidazione aveva agito contro alcuni ex amministratori e contro il revisore dei conti, assumendo che la cattiva gestione, il conflitto di interessi e l’omesso controllo avessero provocato il dissesto patrimoniale e finanziario della società. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria anche nei confronti degli odierni ricorrenti. In appello, la Corte territoriale ha invece confermato la responsabilità degli ex amministratori e ha escluso quella del revisore, ritenendo che i primi avessero consentito e non impedito una gestione anomala delle forniture e dell’esposizione debitoria verso imprese riconducibili ad altri amministratori, e che il revisore avesse segnalato le criticità emerse. I ricorrenti hanno censurato la sentenza deducendo violazione degli artt. 1223, 2392 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115, 116 e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo: mancanza di allegazione e prova dell’inadempimento e del nesso causale; insindacabilità delle scelte gestionali; irrilevanza della mancata verbalizzazione del dissenso; sopravvenuta crisi economica del settore agricolo; contraddittorietà della decisione nella parte in cui avrebbe escluso la possibilità concreta di evitare il dissesto, ma comunque affermato una responsabilità per non avere fatto tutto il possibile per scongiurarlo; ingiustificata esclusione di responsabilità del revisore nonostante l’approvazione di piani di rientro e la sua competenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo promiscuo, cumulating in un solo motivo profili di violazione di legge e vizi motivazionali senza distinguerli con chiarezza e senza consentire l’esame separato delle questioni. Ha inoltre osservato che i ricorrenti sollecitavano, in sostanza, una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del fallimento e del controricorrente costituitosi.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la prova del danno risarcibile e del nesso causale; la Corte non entra nel merito perché ritiene il motivo inammissibile

  • art. 2392 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità degli amministratori; la Corte non esamina nel merito la censura

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto e l’assolvimento dell’onere della prova; la Corte rileva che il motivo è formulato in modo non specifico

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per denunciare pretesa errata valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per denunciare pretesa errata valutazione delle prove

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nell’ambito delle censure sulla motivazione e sull’istruttoria

  • art. 366, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare il principio di specificità del motivo di ricorso e la necessità di distinguere chiaramente tra censure di diritto e di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare, dopo la riforma del 2012, l’ambito del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 2409-ter c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello quale parametro dei doveri del revisore; la Cassazione lo menziona solo nel riepilogo della decisione di merito

  • d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    richiamato per la disciplina della responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile prima dell’entrata in vigore del decreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, chiaro e autonomo: se si denunciano insieme violazione di legge e vizio motivazionale, occorre distinguere con precisione i profili di diritto da quelli di fatto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della norma astratta; la censura motivazionale attiene invece alla ricostruzione della fattispecie concreta. Le due doglianze non possono essere confuse in un unico svolgimento indistinto.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito e delle prove: non le spetta sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle circostanze fattuali e sulla loro significatività.
  • La deduzione del nesso causale e dell’inadempimento non può risolversi in una mera contrapposizione di lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • Laddove la decisione impugnata fondi la responsabilità su un complesso di circostanze fattuali e valutazioni logiche, il ricorrente deve confutare puntualmente ciascun passaggio decisivo, non limitarsi a riproporre una diversa lettura complessiva dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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