Ordinanza n. 632/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta del Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, presentata dalla ricorrente in data 26.09.2024; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla suddetta istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; e per il risarcimento del danno da ritardo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza presentata il 26 settembre 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario verificare preliminarmente l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione del kit postale contenente la domanda di permesso di soggiorno. La ricorrente è stata quindi onerata di produrre un’attestazione di Poste Italiane comprovante l’effettiva ricezione del kit.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla ricorrente di produrre entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza un’attestazione rilasciata da Poste Italiane relativa all’effettiva ricezione del kit postale da parte dell’Amministrazione. Il Tribunale non ha quindi definito le domande sul silenzio, sull’obbligo di provvedere né sul risarcimento del danno da ritardo. È stata fissata la camera di consiglio per la discussione del merito del ricorso al 23 aprile 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per la richiesta e l’acquisizione di chiarimenti e documenti ai fini istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando sia controversa l’effettiva presentazione o ricezione dell’istanza amministrativa, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per accertare tale presupposto prima di decidere sull’illegittimità del silenzio e sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La prova dell’effettiva ricezione dell’istanza può essere richiesta al ricorrente mediante produzione di un’attestazione rilasciata dal gestore del servizio postale, qualora la domanda sia stata trasmessa tramite kit postale.
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