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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11953 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato cinque avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di beni e da prestazioni di manodopera asseritamente svolte "in nero". La Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente gli avvisi, ritenendo provate solo alcune cessioni non fatturate e non distinguibili dalle altre componenti reddituali. L'Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, contestando anche la mancata valutazione del lavoro non dichiarato dei soci e di due assegni accreditati sul conto della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo e nono, dichiarando assorbito il settimo. Ha stabilito che il giudice tributario, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito, può confermare parzialmente un avviso di accertamento anche senza una specifica domanda in tal senso, limitatamente alle componenti reddituali provate. Ha inoltre ritenuto legittimo, in linea generale, l'utilizzo di dati relativi ad annualità precedenti nell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, non essendovi specifiche limitazioni temporali. La sentenza regionale è stata cassata per motivazione insufficiente o omessa sulla prova del lavoro nero dei soci e sulla provenienza e mancata dichiarazione di due assegni, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Venezia, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il giudice d'appello fosse vincolato a una richiesta espressa di annullamento parziale: la domanda di riforma o annullamento integrale comprende logicamente anche quella di riforma o annullamento parziale.

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa non operano speciali limitazioni legislative o temporali nell'utilizzo di presunzioni, dati e notizie, purché gli elementi siano idonei a ricostruire il reddito effettivo.

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    La CTR aveva applicato erroneamente una regola riferibile a una diversa forma di accertamento, ritenendo necessario utilizzare esclusivamente dati dell'anno oggetto di verifica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve valutare nel merito le singole componenti dell'accertamento e può confermare o annullare l'atto anche solo parzialmente, quando alcune poste risultino provate e altre no.
  • L'accertamento induttivo può basarsi anche su dati relativi ad annualità precedenti, se utilizzati come elementi presuntivi coerenti e idonei a dimostrare il reddito effettivo; non è automaticamente illegittimo il solo fatto che i dati non appartengano all'anno verificato.
  • La motivazione giudiziale deve confrontarsi concretamente con gli elementi di prova offerti dalle parti: non è sufficiente affermare apoditticamente che un fatto è provato senza indicare le fonti e valutarne il contenuto.
  • La presenza di cessioni di beni non fatturate può costituire un elemento presuntivo da valutare, insieme ad altri indizi, per verificare l'eventuale mancata fatturazione delle prestazioni lavorative collegate.
  • Versamenti o assegni accreditati sul conto della società e non adeguatamente giustificati devono essere esaminati in relazione alla loro origine e alla loro eventuale contabilizzazione; la mancata prova della provenienza o della dichiarazione può sostenere la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente in via definitiva il maggior reddito all'Amministrazione, ma impone al giudice di merito un nuovo esame motivato delle singole poste controverse.

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