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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1989/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per estorsione aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 629 c.p., sostenendo contraddizioni nelle dichiarazioni e errata individuazione del destinatario delle minacce; 2) errata qualificazione giuridica del fatto e mancata valutazione che il contributo del ricorrente si configurasse al massimo come concorso nel reato di cui all'art. 393 c.p.; 3) errata applicazione della recidiva, data l'estinzione degli effetti penali di alcune precedenti condanne (sostanzialmente per effetto di affidamento in prova) e omissione di applicare la nuova attenuante derivante dalla Corte costituzionale (sent. n.120/2023). Sono stati inoltre depositati motivi nuovi riguardanti l'estinzione degli effetti penali e la mancata applicazione dell'art. 629 c.p. dopo la declaratoria di illegittimità parziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e una mera diversa lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo manifestamente infondato, perché gli elementi investigativi (messaggi minatori, condotte aggressive, sproporzione della somma richiesta e ruolo attivo del ricorrente nei primi incontri) indicano la sussistenza del reato di estorsione aggravata e non la mera tutela di un diritto mediante art. 393 c.p.; il terzo motivo aspecifico per mancanza del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che attestasse l'estinzione degli effetti penali, con conseguente impossibilità di valutare la prospettazione sulla recidiva. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per inammissibilità dei motivi principali. Per queste ragioni il ricorrente è stato anche condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto; la Corte ha valutato che la condotta, per le modalità e la sproporzione delle pretese unita a minacce, si inquadra nell'estorsione e non è superata dalla disciplina di cui all'art. 629 nella prospettiva del ricorrente (nessuna derubricazione accolta).

  • art. 393 c.p.

    Citato dal ricorrente come possibile fattispecie alternativa (difesa di un diritto); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per configurare l'art. 393 c.p. la pretesa deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela e l'agente deve essere consapevole del diritto. Nel caso concreto la sproporzione e il comportamento minaccioso escludono tale qualificazione.

  • artt. 47, 63, 99 c.p.

    Richiamati in relazione alla qualificazione del fatto e alla valutazione della recidiva; la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti gli elementi documentali necessari per escludere la recidiva (provvedimento di estinzione non prodotto).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in relazione alla condanna per inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n.120 del 15/06/2023

    Richiamata dal ricorrente per la possibile applicazione della nuova attenuante del "fatto lieve"; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche alla luce dei criteri affermati dalla giurisprudenza (azione ed effetti orientati alla leggerezza), nel caso concreto non sussistono i presupposti per qualificare il fatto come lieve.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti in termini probatori se il ricorso propone una mera diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito; occorre dedurre vizî di diritto o profili di manifesta illogicità ben circostanziati.
  • Per ottenere la derubricazione da estorsione ad esercizio autoritario di un diritto (art. 393 c.p.) è necessario dimostrare che la pretesa era congrua e corrispondente all'oggetto della tutela giuridica; la semplice invocazione di un credito non basta se la somma richiesta è evidentemente sproporzionata e accompagnata da condotte minacciose.
  • Chi contesta l'applicazione della recidiva deve documentare l'effettiva estinzione degli effetti penali mediante il provvedimento del Tribunale di sorveglianza; il solo certificato del casellario non è sufficiente a far valere in cassazione l'estinzione senza il provvedimento che la dispone.
  • Motivi generici, ripetitivi o che si limitano a criticare l'apprezzamento della prova del giudice di merito sono generalmente inammissibili in Cassazione.
  • La nuova attenuante del "fatto lieve" (Corte cost. n.120/2023) richiede una valutazione congiunta dell'azione e degli effetti: entrambi devono indicare la "leggerezza" del fatto; la sua applicazione è esclusa quando l'azione e gli effetti sono rilevanti e intimidatori.
  • I motivi nuovi depositati in cassazione sono inammissibili se i motivi principali sono inammissibili, salvo che contengano elementi sopravvenuti decisivi non riconducibili a mera riformulazione.

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