Cassazione Penale, Sentenza n. 6298/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 c.p.p.) con due motivi: 1) violazione di norme costituzionali e processuali (art.27, comma 3 e art.101, comma 2 Cost.; artt.444 e 546 c.p.p.; artt.132 e 133 c.p.) sostenendo che il giudice non avrebbe valutato correttamente i criteri di quantificazione della pena e non avrebbe motivato la mancata diminuzione della pena rispetto all'accordo; 2) violazione dell'art.222, commi 2 e 3bis, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (codice della strada), richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.88/2021, deducendo l'omessa motivazione circa la ragione per la quale nel caso concreto fosse stata applicata la massima sanzione accessoria (revoca della patente). Il reato contestato è quello previsto dagli artt.589, commi 1,2 e 5, n.1, c.p. (circostanza aggravante per guida in stato di ebbrezza/omicidio/lesioni stradali come rilevante nel testo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che i limiti di ammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze di applicazione della pena (art.448, comma 2bis c.p.p.) consentono il gravame solo per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; le censure sulla commisurazione/quantificazione della pena (parametri di cui all'art.133 c.p.) sono pertanto inammissibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla revoca della patente: nel caso concreto era contestata la circostanza aggravante prevista dall'art.589-bis, comma 2 (guida in stato di ebbrezza oltre soglia), che determina l'automatismo della sanzione accessoria della revoca senza necessità di ulteriore motivazione in base al quadro normativo e alla giurisprudenza citata. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); da questa forma di giudizio derivano i limiti di impugnabilità in cassazione.
art.448, comma 2bis cod. proc. pen.
Limita le ragioni di ricorso in cassazione contro le sentenze di applicazione della pena alle sole questioni tassativamente indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena).
art.606, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamato come riferimento formale alle censure proposte.
art.27, comma 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di personalità della pena e alla proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto la censura sulla commisurazione inammissibile per i limiti dell'art.448 c.p.p.
art.101, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione dei profili motivazionali, senza però superare i limiti di ammissibilità del ricorso.
art.132 e art.133 cod. pen.
Riferiti ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha chiarito che i rilievi sui profili commisurativi (art.133) non sono ammissibili in cassazione contro patteggiamento salvo che si configuri illegalità della pena.
art.589 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al fatto addebitato (con aggravanti richiamate); contestata nella sentenza di merito.
art.589-bis cod. pen.
Prevede circostanze aggravanti per reati stradali (es. guida in stato di ebbrezza oltre determinate soglie); la presenza della circostanza aggravante di cui al comma 2 giustifica l'automatismo della revoca della patente.
art.222 d.lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)
"Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida"
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'automatismo della revoca nei casi non aggravati; tuttavia, quando è contestata la fattispecie aggravata (art.589-bis, comma 2 o 3), l'applicazione della revoca è automatica e non richiede ulteriore motivazione.
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2021
Stabilisce che l'automatismo della revoca della patente non è compatibile con i principi di proporzionalità ed uguaglianza al di sotto delle ipotesi più gravi; rilevante solo quando non sia contestata la specifica aggravante che giustifica la revoca automatica.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il ricorso per cassazione è fortemente limitato dall'art.448, comma 2bis c.p.p.; sono ammissibili solo censure relative all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'errata qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena.
- I motivi che attaccano la commisurazione della pena (cioè la valutazione dei parametri di cui all'art.133 c.p.) sono, di regola, inammissibili in cassazione contro il patteggiamento: tali censure devono essere prospettate nel senso dell'illegalità della pena per superare il filtro di ammissibilità.
- La revoca della patente prevista dall'art.222 c.d.s. non è sempre automatica: dopo la sentenza della Corte costituzionale n.88/2021, l'automatismo sussiste solo quando ricorra la specifica aggravante (es. guida con tasso alcolemico oltre le soglie aggravate); in tali ipotesi l'applicazione della massima sanzione accessoria può essere considerata automatica e non richiede motivazione aggiuntiva.
- Se si intende impugnare una sanzione accessoria (es. revoca della patente) nel patteggiamento, è strategico dimostrare che manchi la condizione normativa che legittima l'automatismo o che vi sia un'illegalità nella misura; altrimenti il motivo può essere dichiarato infondato o inammissibile.
- Il ricorrente che propone un ricorso in cassazione contro patteggiamento rischia, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese e, se non vi è colpa grave, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare attentamente i margini di successo prima di proporre il gravame.
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