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Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento della Deliberazione n. 10, del 22 aprile 2024 del Consiglio Comunale di Zandobbio avente ad oggetto “Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva degli atti costituenti la Variante Generale del Piano di Governo del Territorio vigente in adeguamento al vigente P.C.T.P. della Provincia di Bergamo”, limitatamente alla parte in cui l'Amministrazione Comunale ha disatteso le osservazioni presentate dal ricorrente, rubricate ai nn. 22/A, e 22/C ed ha omesso di esaminare l'osservazione anch'essa presentata in data 23 marzo 2024, n. 2094, di protocollo, nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e/o consequenziale, adottando tutti i conseguenti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202400584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Zandobbio n. 10 del 22 aprile 2024, limitatamente al rigetto o alla mancata valutazione di osservazioni presentate dal proprietario nell’ambito dell’approvazione definitiva della variante generale al PGT

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione definitiva della variante generale al Piano di Governo del Territorio, lamentando eccesso di potere per mancata considerazione della situazione dei luoghi e delle aspettative della proprietà, nonché per irragionevolezza e incoerenza delle scelte pianificatorie. In particolare, ha contestato il mancato accoglimento dell’osservazione n. 22/A, con cui chiedeva lo stralcio di alcuni terreni da un Ambito di trasformazione e la loro classificazione come aree edificabili mediante intervento diretto; il mancato accoglimento dell’osservazione n. 22/C, relativa alla possibilità di recintare alcune aree e all’esclusione delle stesse dal perimetro del PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli; nonché l’omesso esame di un’ulteriore osservazione diretta a ottenere lo stralcio di altri terreni dall’area agricola di tutela e la riconferma della precedente perimetrazione. Il ricorrente ha inoltre richiamato, quale elemento sintomatico dell’incoerenza delle scelte comunali, l’accoglimento dell’osservazione n. 22/B concernente lo stralcio di un percorso ciclopedonale. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta illogicità, irragionevolezza o altri vizi evidenti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione. La destinazione delle singole aree non richiede, di regola, una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali posti a base dello strumento urbanistico, salvo la presenza di un affidamento qualificato del privato. Nel caso concreto, l’osservazione n. 22/A è stata legittimamente respinta perché l’ambito, esterno al tessuto urbano consolidato, interessato da suolo agricolo e privo delle principali opere di urbanizzazione, richiede una pianificazione attuativa complessiva e non può essere assimilato a un lotto di completamento edificabile direttamente. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta indimostrata, non essendo stata provata l’identità delle situazioni poste a confronto. Quanto all’osservazione n. 22/C, il Comune ha adeguatamente motivato il rigetto: le limitazioni alle recinzioni derivano dalla disciplina della rete ecologica provinciale e comunale, mentre l’art. 37 delle NTA non vieta in assoluto le recinzioni, ma ne conforma le modalità di realizzazione. Anche la richiesta di modifica del perimetro del PLIS è stata legittimamente respinta, poiché il perimetro non era mutato rispetto al PGT previgente e il PGT non dettava una disciplina specifica per gli interventi interni al PLIS, rinviando a una futura normativa sovracomunale. L’omesso esame della terza osservazione è stato riconosciuto, ma ritenuto inidoneo a determinare l’illegittimità dell’atto: l’osservazione presentava contenuti analoghi a quelli dell’osservazione n. 22/A e poteva quindi considerarsi implicitamente rigettata per le medesime ragioni; inoltre, il vizio procedurale non evidenziava alcun contrasto con gli interessi pubblici posti a base della variante. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 3 e 4, l.r. Lombardia n. 31/2014

    La revisione complessiva del PGT è stata ricondotta dal Comune agli obblighi di adeguamento agli obiettivi regionali di riduzione del consumo di suolo e alle previsioni del PTCP provinciale.

  • art. 37 NTA del Piano delle Regole

    con siepi di latifoglie arboree o cespugliose (…) con steccati in legno o con reti metalliche (…) sostenute da pali in legno direttamente infissi nel terreno e privi di muretto

    La disposizione non vieta in assoluto le recinzioni, ma ne stabilisce modalità conformative coerenti con la tutela del sistema ambientale.

  • art. 11 delle Norme del Piano dei Servizi

    È richiamato quale disciplina applicabile alle specifiche aree individuate dalla Rete Ecologica Comunale.

  • Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24

    La precedente destinazione urbanistica più favorevole non determina, di regola, un obbligo di motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri tecnico-urbanistici generali della nuova pianificazione, salvo specifiche situazioni di affidamento qualificato.

  • d.m. 2 aprile 1968

    È richiamato in relazione alla tutela dell’affidamento nei casi di superamento degli standard urbanistici minimi.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica comunale costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per errori di fatto, manifesta illogicità, irragionevolezza o altri vizi estrinseci evidenti; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione.
  • La destinazione urbanistica di una singola area non richiede, di regola, una motivazione specifica e puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali, di ordine tecnico-urbanistico, seguiti nella formazione del piano, salvo che ricorrano situazioni idonee a fondare un affidamento qualificato del proprietario.
  • Le osservazioni dei privati formulate durante l’adozione e l’approvazione di uno strumento urbanistico generale hanno natura meramente collaborativa; il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché emerga il contrasto dell’interesse individuale con gli interessi pubblici posti a base della pianificazione.
  • La mera riduzione dell’edificabilità o la diversa classificazione urbanistica di un’area non viola, di per sé, il legittimo affidamento del proprietario, poiché l’aspettativa alla conservazione della precedente disciplina urbanistica è normalmente generica e recessiva rispetto alla discrezionalità pianificatoria.
  • L’omessa specifica valutazione di un’osservazione urbanistica non determina automaticamente l’illegittimità della variante quando l’osservazione sia riconducibile, per contenuto e situazione concreta, ad altre osservazioni esaminate e possa ritenersi implicitamente respinta per le medesime ragioni, purché non emerga un contrasto con gli interessi pubblici posti a fondamento della pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanistici
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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