Sentenza del 24/10/2023 n. 29534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la pronuncia della CTR Umbria che aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Terni che aveva annullato la cartella di pagamento per il recupero di un credito IRES relativo a un investimento ambientale (impianto fotovoltaico 2010). L'Agenzia denunciava omessa pronuncia su motivi di appello (art. 112 c.p.c.) e violazione della regola sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione al D.Lgs. 546/1992 e all'art. 360 c.p.c.
La decisione
Prima dell'udienza di Cassazione la resistente (Saim Energy 2) ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022 (art. 1, commi 231 ss.) e ha documentato il versamento dell'importo dovuto per la definizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'adesione e il pagamento comportino, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della stessa legge, l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, impedendo l'esame dei motivi di cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con le spese a carico della parte che le aveva anticipate, e precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 in relazione alla modalità di definizione con estinzione quando la ricorrente è l'Amministrazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali; da cui è partita la formazione della cartella per il recupero del credito IRES contestato
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 1, comma 2; art. 7, comma 2
richiamato in relazione alle regole procedurali del processo tributario (competenza, oneri di impugnazione e prova); la contestazione riguardava anche l'interpretazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in materia tributaria
Codice Civile
regola generale sul riparto dell'onere della prova; l'Agenzia sosteneva violazione per la valutazione della prova circa la sussistenza e consistenza del credito agevolato
Codice di Procedura Civile
art. 112; art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
art. 112 richiamato con riferimento all'omessa pronuncia su motivi di appello; l'art. 360 indicato come base dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali e di regole probatorie
Legge n. 197/2022
art. 1, commi 198; commi 231 e ss.
la definizione agevolata (commi 231 e ss.) consente di definire il debito affidato alla riscossione; il comma 198 stabilisce che l'adesione e il pagamento determinano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere
D.P.R. n. 115/2002
norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che, nelle modalità di estinzione per definizione agevolata e con l'Amministrazione ammessa a prenotazione a debito, detta disposizione non trovi applicazione nel caso concreto
Massime di principio
- L'adesione tempestiva e il pagamento previsto dalla definizione agevolata della L. n. 197/2022 estinguono il giudizio e fanno venire meno la materia del contendere: i giudizi pendenti (anche in Cassazione) vengono dichiarati estinti senza che il merito sia esaminato.
- Quando la controversia si estingue per definizione agevolata, i motivi di merito o di forma proposti dalle parti non vengono esaminati e non producono una pronuncia sulla responsabilità sostanziale: la definizione chiude il contenzioso senza precedenti di merito.
- Per conseguire l'estinzione è necessario documentare adeguatamente l'adesione e l'avvenuto versamento nei termini previsti dalla legge; la mancata prova impedisce l'applicazione dell'estinzione.
- L'onere delle spese segue la regola indicata in sentenza (le spese restano a carico della parte che le ha anticipate); attenzione alla documentazione delle spese anticipate e al ruolo dell'Amministrazione quando è ammessa a prenotazione a debito.
- Per il contribuente la definizione agevolata può essere uno strumento strategico per interrompere procedure esecutive e processi sfavorevoli o incerti; per l'Amministrazione è necessario valutare l'opportunità di accettare la definizione anche in presenza di questioni probatorie rilevanti, poiché l'accettazione impedisce la verifica giudiziale del merito.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata non ha valore di accertamento sul punto di diritto: non crea precedente vincolante sulla sussistenza del credito o sulla corretta interpretazione normativa.
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