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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16341/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'applicazione di una pena illegale sostenendo che la riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. era stata effettuata in misura superiore ad un terzo. In concreto il ricorrente rilevava che, partendo dalla pena base di 1 anno (art. 234 cod. pen. mil. pace) aumentata di 3 mesi per continuazione (art. 81 c.p.), la pena sarebbe dovuta risultare di 15 mesi e la riduzione di un terzo avrebbe dovuto determinare una pena finale di 10 mesi, non di 8 mesi e 20 giorni come applicato dal Giudice.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che eventuali errori di calcolo o nella comparazione tra circostanze non rendono la pena illegale qualora la pena finale applicata rientri nei limiti edittali e non violi il minimo assoluto previsto dalla legge. È stata richiamata la normativa introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità che delimita la nozione di pena illegale: illegale è la pena che, risultando dal patteggiamento, sia determinata contra legem (ad es. inferiore al minimo assoluto). Nel caso di specie la pena finale di 8 mesi e 20 giorni non è inferiore al minimo assoluto dell'art. 23 c.p. né la pena-base usata era sotto il minimo edittale previsto per il reato contestato, quindi non si è in presenza di pena illegale. Il ricorrente è stato respinto e non è stato condannato alle spese processuali trattandosi di parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    riduzione della pena in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    la riduzione prevista non rende automaticamente illegale la pena se la pena finale rientra nei limiti edittali; eventuali errori di calcolo non incidono se il risultato non è contra legem

  • art. 234 cod. pen. mil. pace

    pena prevista per il reato di truffa militare (pene edittali e pena-base)

    usata quale pena-base (1 anno) per il calcolo della sanzione; il giudice ha verificato che tale pena-base non fosse inferiore al minimo edittale

  • art. 81 comma secondo cod. pen.

    aumento della pena per continuazione

    applicato l'aumento per continuazione (pari a 3 mesi nella ricostruzione delle parti)

  • art. 47 n.2 cod. pen. mil. pace

    aggravante contestata in relazione al grado rivestito dal militare

    l'aggravante è stata considerata nel confronto con le attenuanti generiche; le parti e il giudice hanno ritenuto le attenuanti equivalenti all'aggravante

  • art. 606 comma 2 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e sostanziali)

    richiamato dal ricorrente per lamentare l'illegalità della pena

  • art. 261 cod. pen. mil. pace

    norma richiamata nel ricorso militare per specifiche ragioni di impugnazione

    invocata insieme all'art. 606 c.p.p. per fondare il motivo di cassazione

  • art. 23 cod. pen.

    minimo assoluto della pena

    criterio decisivo: la pena è illegale se il risultato finale del patteggiamento è inferiore al minimo assoluto previsto dalla legge; nel caso non si è verificato tale profilo

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    norma introdotta dalla legge n. 103/2017 relativa alla sindacabilità in cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta

    definisce la nozione di pena illegale impugnabile in cassazione e recepisce l'orientamento di legittimità secondo cui è sindacabile la pena risultante da patteggiamento solo se contra legem (es. sotto il minimo assoluto)

Massime di principio

  • Un errore di calcolo nella determinazione della pena concordata non rende automaticamente la pena illegale: conta il risultato finale e se questo rientra nei limiti edittali e non viola il minimo assoluto.
  • La nozione di pena illegale, ai fini del ricorso in cassazione contro un patteggiamento, è circoscritta ai casi in cui la pena finale sia determinata contra legem (per esempio inferiore al minimo assoluto previsto dalla legge).
  • Il giudice valuta la congruità dell'accordo di pena con riferimento alla pena finale complessiva e non ai singoli passaggi matematici interni al calcolo.
  • Se la pena finale rientra nei limiti edittali non è sufficiente per ottenere l'annullamento dimostrare che la riduzione prevista dal rito sia stata applicata in misura maggiore rispetto al calcolo teorico: bisogna provare l'illegalità sostanziale (es. violazione del minimo legale).
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ma il ricorso avrà esito positivo solo se è dimostrabile che la pena violi i limiti previsti dalla legge.

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