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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Trust nazionale - costituzione equiparata a trasferimento a titolo gratuito - imposta sulle successioni e donazioni - D.L. n. 262/2006 - notaio rogante - responsabilità d'imposta - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'atto integrativo con cui la disponente S. S. G. aveva conferito ulteriori beni immobili e partecipazioni societarie in un trust nazionale. Il notaio sosteneva che il conferimento al trustee fosse fiscalmente neutro e non integrasse ancora un trasferimento imponibile ai beneficiari finali, titolari soltanto di un'aspettativa. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il trasferimento gratuito della piena proprietà al trustee costituisse un autonomo presupposto d'imposta, indipendentemente dall'animus donandi e dall'eventuale successiva attribuzione ai beneficiari.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respinto l'appello incidentale del notaio e riformato la sentenza di primo grado. Ha confermato l'avviso di liquidazione, ritenendo che il trasferimento gratuito della proprietà dei beni al trustee, soggetto diverso dai parenti e affini della disponente, fosse soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni con aliquota dell'8%. La base imponibile è stata individuata nel valore dei beni conferiti, al netto degli oneri fiscalmente deducibili. È stata inoltre ritenuta legittima la notifica dell'atto al solo notaio, in quanto responsabile d'imposta e obbligato solidalmente con i soggetti nel cui interesse aveva rogato l'atto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 47-49, D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006

    È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

    La norma assoggetta autonomamente a imposizione i trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione, anche senza un animus donandi. Per i trasferimenti a favore di soggetti diversi da coniuge, parenti e affini è prevista l'aliquota dell'8%.

  • Art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990

    Gli oneri previsti dalla disposizione possono essere dedotti dalla base imponibile nei casi e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Nel caso esaminato, la base imponibile resta costituita dal valore dei beni conferiti, detratte soltanto le voci fiscalmente ammissibili.

  • Art. 60, D.Lgs. n. 346/1990

    Il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro consente di applicare le regole sulla responsabilità del notaio quale responsabile d'imposta.

  • Art. 1376 cod. civ.

    Il contratto traslativo produce effetti reali e attribuisce al trustee la proprietà dei beni. Tale trasferimento, se gratuito, è stato considerato fiscalmente rilevante.

  • Art. 1379 cod. civ.

    Le limitazioni convenzionali al potere di disporre hanno efficacia obbligatoria e non reale; pertanto, secondo la sentenza, i vincoli derivanti dal pactum fiduciae non impediscono la tassazione del trasferimento nei rapporti con il fisco.

  • Art. 832 cod. civ.

    La pienezza del diritto di proprietà attribuito al trustee rileva nel ragionamento della sentenza, che considera i limiti funzionali del trust come obblighi interni e non come limitazioni reali opponibili al fisco.

  • Art. 2740 cod. civ.

    La sentenza richiama il principio della responsabilità patrimoniale generale per evidenziare i dubbi di compatibilità del trust interno con alcuni principi dell'ordinamento italiano, senza tuttavia fondare su tale profilo la decisione fiscale.

  • Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364/1989, artt. 13 e 15

    La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, in particolare in materia di trasferimento di proprietà.

    La Convenzione disciplina principalmente il riconoscimento e la legge applicabile ai trust internazionali; non impedisce l'applicazione delle norme interne inderogabili in materia di trasferimento della proprietà. Nel caso concreto, trattandosi di trust meramente interno, la Convenzione è stata ritenuta non direttamente applicabile.

  • Cassazione, ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015

    È stata richiamata a sostegno della tassazione del trasferimento al trustee e della legittimità dell'azione dell'amministrazione finanziaria nei confronti del notaio quale responsabile d'imposta.

Massime di principio

  • Secondo l'orientamento seguito dalla sentenza, il conferimento gratuito di beni in un trust può essere tassato già al momento del trasferimento al trustee, senza attendere l'attribuzione finale ai beneficiari.
  • La tassazione può prescindere dall'animus donandi quando la legge considera autonomamente rilevante qualsiasi trasferimento gratuito o senza corrispettivo.
  • I vincoli e gli obblighi che limitano il trustee possono avere efficacia soltanto obbligatoria e non impediscono, nei confronti del fisco, di considerare realizzato un trasferimento della proprietà.
  • In assenza di rapporti di parentela o affinità rilevanti tra disponente e trustee, può essere applicata l'aliquota residuale dell'8%, secondo la disciplina richiamata.
  • Il notaio rogante può essere destinatario diretto dell'atto impositivo quale responsabile d'imposta, obbligato in solido con gli altri soggetti interessati; l'amministrazione può scegliere a quale coobbligato rivolgersi.
  • La decisione riflette un orientamento giurisprudenziale specifico e deve essere verificata alla luce dell'evoluzione successiva della giurisprudenza e della normativa applicabile al caso concreto.

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