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Sentenza

Sentenza n. 9231/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento dei seguenti atti del Comune di Anzio: - d.d. n. 46 del 10.3.2026, con cui è stato disposto “il trasferimento del nucleo familiare” dell’istante da un appartamento erp ad altro appartamento erp sito nella medesima via, “con spese di trasloco e voltura delle utenze a totale carico dell’Ente”; - ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese: nota 11.11.2024, prot. 98929; deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 125 del 28.11.2024 (individuazione dell’immobile da utilizzare per la linea di investimento prescelta); deliberazione Giunta comunale n. 45 del 24.3.2025 (approvazione documento indirizzo alla progettazione); deliberazione Giunta comunale n. 180 del 27.10.2025 (approvazione opere e quadro economico); deliberazione Consiglio comunale n. 92 del 19.12.2025 (inserimento della palazzina in questione fra i beni comunali da valorizzare); d.d. n. 44 del 9.12.2025 (affidamento diretto incarico di progettazione opere); deliberazioni Consiglio comunale nn. 93 e 99 del 19.12.2025 e Giunta municipale n. 1 del 12.1.2026 (nella misura in cui incidono sulla presente vicenda); deliberazione Giunta comunale n. 28 del 17.2.2026 (approvazione progetto esecutivo opere); d.d. n. 31 del 25.2.2026 (determina a contrarre e prenotazione di spesa); nonché ordinanza n. 92/2026, per quanto di pertinenza, menzionata nel verbale Polizia locale prot. n. 35269 del 10.4.2026;

Giustizia amministrativa202604669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale che disponeva il trasferimento dell’assegnataria da un alloggio ERP a un altro alloggio ERP, con oneri di trasloco e voltura delle utenze a carico del Comune, nell’ambito della destinazione del fabbricato a un progetto PNRR di housing temporaneo e stazione di posta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, subentrata al marito quale assegnataria dell’alloggio ERP dopo il suo decesso e residente nell’immobile da circa 46 anni, contestava il trasferimento disposto dal Comune per destinare il fabbricato a un progetto PNRR di housing temporaneo e stazione di posta. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 22-25 del regolamento regionale Lazio n. 2/2000, sostenendo che il progetto non costituisse presupposto per una procedura di mobilità sociale, che non fosse stata assicurata un’effettiva partecipazione procedimentale e che il nuovo alloggio non avesse la stessa superficie del precedente, ampliato di circa 10 mq mediante chiusura di un balcone. Deduceva inoltre violazione dei principi di congruenza e ragionevolezza, degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, nonché contraddittorietà e difetto di istruttoria, contestando la scelta del fabbricato e l’adeguatezza della valutazione delle proprie osservazioni. Il Comune eccepiva la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti e sosteneva che la disciplina della mobilità ordinaria ERP non fosse applicabile, trattandosi dell’esercizio dei poteri dominicali sul patrimonio comunale e della contestuale assegnazione di altro alloggio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni pregiudiziali in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha escluso che la fattispecie rientrasse nella mobilità ordinaria disciplinata dagli artt. 22-25 del regolamento regionale n. 2/2000, che riguarda l’ente gestore e specifiche esigenze di sottoutilizzo, sovraffollamento, gravi necessità, sovradimensionamento o avvicinamento al lavoro. Il Comune aveva invece agito quale proprietario dell’immobile, destinando il fabbricato a finalità pubbliche e assegnando contestualmente alla ricorrente un nuovo alloggio, con novazione del rapporto abitativo. Il nuovo alloggio era situato nella palazzina gemella, a circa 30 metri, era ristrutturato, dotato di impianti nuovi, fotovoltaico e classe energetica A3, e aveva la stessa superficie dell’alloggio originario. L’ampliamento di circa 10 mq dell’abitazione precedente era oggetto di condono ancora pendente e non poteva quindi essere considerato assentito; inoltre, le esigenze di maggiore superficie erano riferite al precedente nucleo familiare di quattro persone, mentre la ricorrente era rimasta unica occupante. Il Collegio ha ritenuto che il Comune avesse bilanciato l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto sociale con il minor sacrificio possibile della posizione abitativa della ricorrente. Ha escluso il difetto di istruttoria e di partecipazione relativamente al trasferimento, rilevando che era stata regolarmente comunicata l’avvio del procedimento e che le osservazioni della ricorrente erano state esaminate e confutate nella motivazione della determina. Le contestazioni sulla scelta dell’immobile sono state ritenute dirette a sindacare il merito amministrativo, poiché riguardavano l’opportunità di destinare quel fabbricato al progetto PNRR anziché procedere alla sua manutenzione o scegliere un altro immobile. In ogni caso, la scelta risultava sorretta da valutazioni tecnico-economiche, residenziali e ambientali e dalla circostanza che la palazzina, composta da 11 appartamenti, era in larga parte disabitata e degradata. Quanto alla mancata partecipazione alla fase di individuazione dell’immobile, il TAR ha richiamato l’art. 13 l. n. 241/1990, ritenendo che le norme sulla partecipazione non si applichino ai provvedimenti di pianificazione generale. Ha inoltre osservato che gli elementi personali eventualmente deducibili dalla ricorrente non avrebbero comunque determinato un esito diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 8 CEDU

    La ricorrente lo invocava a tutela della continuità della propria abitazione; il giudice ha ritenuto rispettato il diritto all’abitazione mediante l’assegnazione di un altro alloggio ERP prossimo, ristrutturato e di dimensioni analoghe.

  • Artt. 22-25 regolamento regionale Lazio n. 2/2000

    La disciplina della mobilità ordinaria ERP non si applica al trasferimento disposto dal Comune proprietario per la sopravvenuta destinazione pubblica del fabbricato, poiché riguarda l’ente gestore e tassative esigenze di mobilità dell’utenza.

  • Art. 10 l. n. 241/1990

    Il Comune ha assolto gli obblighi partecipativi relativi al procedimento di trasferimento, comunicandone l’avvio e valutando le osservazioni presentate dalla ricorrente.

  • Art. 13 l. n. 241/1990

    Le norme sulla partecipazione procedimentale non si applicano ai provvedimenti di pianificazione generale, la cui formazione non impone la comunicazione di avvio ai destinatari degli atti applicativi.

  • Art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione della determina è stata ritenuta sufficiente perché indicava le ragioni di pubblica utilità, la situazione dell’immobile, la destinazione progettuale e le caratteristiche dell’alloggio sostitutivo.

  • Art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • Art. 59 c.p.a.

    Il giudice aveva disposto l’esecuzione della misura cautelare monocratica precedentemente concessa.

  • Art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    Il giudice ha ritenuto di poter prescindere dalla verifica relativa alla notificazione alle parti necessarie, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso secondo il principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • Quando il Comune, quale proprietario di immobili ERP, destina un fabbricato a una sopravvenuta finalità pubblica e assegna all’assegnatario un altro alloggio ERP, la vicenda integra una nuova assegnazione con novazione del rapporto abitativo e non una procedura di mobilità ordinaria soggetta alla disciplina regolamentare prevista per eliminare sottoutilizzo o sovraffollamento.
  • Il trasferimento dell’assegnatario ERP per esigenze di interesse pubblico è legittimo quando l’amministrazione assicura una sistemazione abitativa sostitutiva effettiva e adeguata, prossima all’alloggio originario, di dimensioni analoghe e tale da comportare il minor sacrificio possibile della posizione del privato.
  • Un ampliamento edilizio oggetto di istanza di condono ancora pendente non può essere considerato, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio sostitutivo, come superficie legittimamente assentita; la comparazione può essere effettuata rispetto alla superficie originaria dell’alloggio.
  • La scelta dell’immobile da destinare a un progetto pubblico rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile per mere ragioni di opportunità o convenienza, salvo che emergano manifesta ingiustizia, arbitrarietà o irragionevolezza; è sufficiente che la scelta sia sorretta da valutazioni tecniche ed economiche coerenti con le caratteristiche degli immobili.
  • L’obbligo di partecipazione al procedimento relativo al trasferimento è assolto quando l’amministrazione comunica l’avvio, esamina le osservazioni dell’interessato e motiva sulle ragioni per cui non le accoglie. Le norme sulla partecipazione non si applicano invece alla fase di formazione dei provvedimenti di pianificazione generale, secondo l’art. 13 l. n. 241/1990, quando la procedura di formazione esclude l’obbligo di comunicazione ai destinatari degli atti applicativi.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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