Cassazione Penale, Ordinanza n. 24050/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e meramente ripetitivi rispetto a quelli già esaminati e disattesi in appello, e comunque privi di decisività. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per l'occupazione abusiva di un immobile. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo che la propria situazione familiare ed economica di grave disagio avesse imposto l'occupazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, oltre che infondati nel merito, poiché la sentenza impugnata aveva già escluso sia lo stato di necessità sia la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
cause di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
Lo stato di necessità è invocabile solo in presenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, con assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo; non basta il bisogno di reperire un alloggio per risolvere stabilmente le esigenze abitative.
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità può astrattamente applicarsi anche all'occupazione abusiva, ma richiede una valutazione concreta degli indici di gravità oggettiva, delle modalità della condotta, del danno alla persona offesa e del grado di consapevolezza dell'imputato.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mera riproposizione delle doglianze di appello senza critica argomentata è inammissibile.
artt. 633-639-bis c.p.
reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen.
La vicenda riguarda l'occupazione abusiva di immobile contestata come fattispecie di invasione di terreni o edifici, con richiamo alle disposizioni aggravate o collegate indicate nel capo d'imputazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre motivi che si risolvano nella mera ripetizione delle censure già formulate in appello e già confutate con motivazione congrua dal giudice di merito; tali motivi difettano di specificità.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità non può essere utilizzata per legittimare l'occupazione abusiva di un immobile al fine di soddisfare in modo definitivo un bisogno abitativo: occorre un pericolo attuale, grave e transitorio per la persona, oltre all'assoluta necessità e all'inevitabilità della condotta.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento concreto di tutti gli indici rilevanti, non potendo essere esclusa o riconosciuta solo in base alla gravità astratta del reato tipico.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e completa sugli elementi rilevanti per escludere una scriminante o una causa di non punibilità, in cassazione non può ottenersi una nuova rivalutazione del merito sotto forma di critica generica dei fatti.
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