Cassazione Civile, Ordinanza n. 16516/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. A seguito di verifica della Guardia di finanza, poi sfociata in denuncia penale per un’ipotizzata fattura "ora per allora" riconducibile all’art. 10 del d.lgs. 74/2000, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per il solo anno 2006, recuperando a tassazione maggiori redditi d’impresa, maggior valore della produzione netta e maggior volume d’affari ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo tardivo l’atto; la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, escludendo i presupposti del raddoppio dei termini perché l’importo della fattura era irrisorio e ciò escludeva il dolo specifico del reato. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini opera quando sia astrattamente configurabile una fattispecie penale tributaria che impone l’obbligo di denuncia, senza che rilevino il modesto importo della fattura, l’effettiva proposizione della denuncia o l’esito del procedimento penale.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa all’IRAP, perché il raddoppio dei termini non si applica a tale tributo, non essendo le relative violazioni presidiate dal d.lgs. 74/2000. Ha invece accolto il motivo quanto alle riprese IRPEF, addizionali e IVA, affermando che la CTR aveva erroneamente valutato in concreto la fondatezza della notizia di reato, mentre doveva limitarsi a verificare l’astratta sussistenza di una violazione comportante obbligo di denuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle riprese IRPEF, addizionali e IVA, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel testo applicabile ratione temporis, quando emergano fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale; per IRPEF rileva l’astratta configurabilità della fattispecie incriminatrice.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Il medesimo principio sul raddoppio dei termini si applica alle imposte armonizzate oggetto dell’accertamento IVA.
art. 331 c.p.p.
L’obbligo di denuncia penale rileva come presupposto del raddoppio dei termini di accertamento, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale.
d.lgs. 74/2000
Costituisce il catalogo dei reati tributari presupposto del raddoppio dei termini; le violazioni IRAP ne restano escluse perché non vi sono ricomprese.
art. 10 d.lgs. 74/2000
È richiamato come fattispecie penale astrattamente configurabile in relazione all’occultamento della fattura/documentazione contabile.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza opera quando risultino fatti che impongono la denuncia penale, senza che sia necessario l’avvio dell’azione penale o la definizione del processo penale.
- Il giudice tributario, ai fini del raddoppio dei termini, deve verificare solo l’astratta sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante e non può sostituirsi al giudice penale con una valutazione in concreto sulla fondatezza della notizia di reato.
- Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative non sono presidiate dai reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000.
- Il modesto importo della fattura o dell’imposta evasa non esclude, di per sé, l’operatività del raddoppio dei termini se la condotta integra astrattamente un reato tributario per il quale sussiste l’obbligo di denuncia.
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