Sentenza del 02/03/2018 n. 4941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulle somme liquidate in forma di capitale al momento della cessazione del rapporto di lavoro e provenienti dal fondo PIA, sostenendo che una parte del capitale, qualificabile come rendimento, dovesse essere tassata con la ritenuta agevolata del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto tale diritto limitatamente ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il fondo PIA non aveva investito i contributi sul mercato e che il presunto rendimento consisteva soltanto nella differenza tra capitale erogato e contributi accantonati, determinata mediante riserve matematiche e criteri attuariali. Secondo l'Amministrazione, in assenza di un effettivo investimento sul mercato, tutte le somme dovevano essere assoggettate a tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, per gli iscritti anteriormente al 28 aprile 1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare della ritenuta del 12,50% solo nella parte corrispondente a un rendimento netto derivante dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche non necessariamente finanziario. Non costituiscono invece rendimento agevolabile gli incrementi derivanti da riserve matematiche, calcoli attuariali o dalla redditività generale del patrimonio dell'ente datore di lavoro. Poiché nel caso concreto non risultava alcun investimento sul mercato delle somme accantonate nel fondo PIA, l'intero importo è stato ritenuto soggetto a tassazione separata ai sensi degli articoli 16 e 17 del TUIR. Il diniego di rimborso è stato quindi dichiarato legittimo. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (TUIR)
Regime di tassazione separata per le somme riconducibili a trattamento di fine rapporto e prestazioni analoghe
Si applica alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali complementari maturate fino al 31 dicembre 2000 e integralmente alle somme maturate dal 1 gennaio 2001, secondo la disciplina ratione temporis.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
La ritenuta agevolata è applicabile, per analogia ai fondi previdenziali complementari, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono comunque assoggettate a tassazione separata
La disposizione riguarda i soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Le disposizioni si intendono riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993
Introduce la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fini del regime fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001
Per i vecchi iscritti, gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 sono integralmente soggetti al regime di tassazione separata, mentre per quelli maturati anteriormente continuano ad applicarsi le regole previgenti.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi
La Cassazione ha precisato il significato di rendimento e ha applicato direttamente il principio al caso concreto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%
La decisione costituisce il principale precedente interpretativo: distingue tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una prestazione previdenziale integrativa liquidata in capitale occorre distinguere la data di iscrizione al fondo e il periodo di maturazione delle somme.
- Per i vecchi iscritti, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell'aliquota del 12,50% soltanto se è dimostrato che il rendimento deriva da un effettivo investimento del capitale sul mercato.
- La mera differenza tra capitale erogato e contributi versati non costituisce automaticamente un rendimento agevolabile.
- Riserve matematiche, accantonamenti contabili, formule attuariali e redditività generale dell'impresa non provano, da soli, l'esistenza di un rendimento prodotto dal mercato.
- L'onere di individuare e documentare la quota di rendimento effettivamente derivante da investimenti sul mercato è decisivo per ottenere il rimborso fiscale.
- In assenza di prova di investimenti effettivi, l'intera prestazione può essere assoggettata a tassazione separata, con conseguente legittimità del diniego di rimborso.
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