Sentenza n. 7586/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana notificato il 04.07.2022 nonché ogni altro connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana notificato il 4 luglio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione. Il diniego si fondava sul mero richiamo a una condanna per il reato di cui all'art. 367 c.p., commesso nel 2011, senza illustrare le ragioni per cui tale precedente avrebbe dimostrato la pericolosità dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica, la sua inaffidabilità o la mancata integrazione sociale. Il ricorrente aveva evidenziato la lunga permanenza regolare in Italia, l'unicità e la risalenza del reato, il regolare lavoro da oltre un decennio con reddito annuo superiore a ventimila euro, la disponibilità di un'abitazione di proprietà dal 2022 e la convivenza con la moglie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse utilizzato una motivazione generica, stereotipata e insufficiente, limitandosi al richiamo della condanna senza esplicitare il concreto disvalore della condotta, la materiale condotta posta in essere, le ragioni della pericolosità sociale o della mancata integrazione e senza valutare la durata del soggiorno e gli elementi di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Il provvedimento è stato quindi annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, con obbligo di riedizione del potere. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
La condanna per il reato richiamato non consente, da sola e senza una motivazione individualizzata, di giustificare il diniego della cittadinanza in assenza della concreta valutazione della pericolosità sociale, dell'affidabilità e dell'integrazione dell'interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego di concessione della cittadinanza fondato su precedenti penali deve contenere una motivazione concreta, individualizzata e non stereotipata, che espliciti il nesso tra la condanna e il giudizio di pericolosità sociale, inaffidabilità o mancata integrazione dell'interessato.
- Il mero richiamo a una condanna penale, senza indicazione della concreta condotta, del relativo disvalore e delle ragioni per cui essa incide attualmente sull'affidabilità del richiedente, non è sufficiente a motivare il diniego della cittadinanza.
- Nel valutare una domanda di cittadinanza, l'Amministrazione deve considerare anche gli elementi favorevoli risultanti dalla situazione individuale, quali la durata del soggiorno, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo e la complessiva integrazione nel tessuto sociale; la loro omissione determina un difetto di motivazione quando il diniego si fonda esclusivamente su un precedente risalente e isolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →