Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, il 13 febbraio 2026, con la è stata respinta la domanda cautelare proposta in prime cure nell’ambito del giudizio per l’ottemperanza alle sentenze T.A.R. n. -OMISSIS- del 19 luglio 2021 e n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2024; e per l’annullamento del verbale del sorteggio effettuato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comunicato alle parti a mezzo PEC il 19 febbraio 2024, ed eseguito il 20 febbraio 2024, mediante il quale venivano individuati due professori ordinari quali componenti della Commissione giudicatrice deputata al rinnovo delle relative procedure concorsuali; e per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento del sorteggio dei due nuovi commissari di concorso con ogni conseguente statuizione in merito; - del decreto del Rettore dell’Università di Catania, n. -OMISSIS- del 24-25 luglio 2024, mediante il quale è stata nominata una nuova commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – settore scientifico-disciplinare BIO/03 “Botanica Ambientale e Applicata” – presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (ex Facoltà di Agraria), pubblicato nella G.U.R.U. 4^ serie speciale n. 69 del 27 agosto 2024; nonché per la nomina di un Commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda cautelare nell’ambito del giudizio di ottemperanza a due sentenze, nonché sorteggio e nomina della nuova commissione giudicatrice per una procedura di ricercatore universitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza a due precedenti sentenze passate in giudicato. Ha inoltre contestato il sorteggio dei due professori ordinari destinati a comporre la commissione giudicatrice e, con motivi aggiunti, il decreto rettorale di nomina della nuova commissione per la procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare BIO/03. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. L’appellante ha sostenuto che lo svolgimento della procedura, fissato per il 13 marzo 2026, avrebbe arrecato un pregiudizio grave e irreparabile alla sua posizione e al suo interesse a evitare che la rinnovazione della procedura si collocasse al di fuori del perimetro stabilito dalle sentenze passate in giudicato.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente, nelle more della camera di consiglio già fissata dal TAR per il 26 marzo 2026 per la discussione del giudizio di ottemperanza, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. La sola fissazione, davanti alla commissione, della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati non è stata ritenuta sufficiente a integrare il periculum in mora. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase d’appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo, nel cui ambito il CGARS ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile non sussiste quando, prima della trattazione già fissata dal giudice di primo grado, l’amministrazione abbia soltanto programmato la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, senza che dal testo emerga l’adozione di una decisione definitiva lesiva.
  • La tutela cautelare può essere negata quando l’udienza di merito o di ottemperanza sia fissata in tempi ravvicinati e l’attività amministrativa imminente non determini, di per sé, un pregiudizio irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.