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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37086/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha confermato la convalida del sequestro probatorio della carta Postepay a lei intestata, sostenendo che il decreto di convalida era nullo per carenza della motivazione circa la pertinenza del bene al reato e la necessità della sua ablazione per accertare i fatti. Denuncia inoltre che il Tribunale avrebbe fondato la legittimità del sequestro sugli atti di indagine anziché sul decreto di convalida.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto di sequestro, pur richiamando gli atti di indagine, facesse espressa riferimento al reato di truffa e che la carta Postepay fosse immediatamente riferibile al delitto, atteso che su di essa erano confluiti i proventi. Pertanto l'onere motivazionale del provvedimento genetico e la finalità probatoria dell'ablazione sono stati considerati assolti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di uno strumento di pagamento è giustificato quando vi siano elementi che rendono immediatamente riconoscibile la pertinenza al reato, ad esempio l'afflusso sul conto o carta dei proventi del delitto.
  • L'onere motivazionale del provvedimento che dispone o convalida il sequestro è assolto quando dal decreto risulti il riferimento al reato e la riconducibilità immediata del bene al fatto criminoso; non è necessario che la motivazione ripeta pedissequamente tutti gli atti d'indagine se il nesso è evidente.
  • La finalità probatoria dell'ablazione è integrata quando il bene sequestrato è direttamente utilizzato per commettere il reato e il suo esame consente di compiere indagini utili, come l'analisi dei movimenti di una carta di pagamento.
  • Non è efficace censurare il sequestro limitandosi a sostenere che il Tribunale abbia 'consultato' gli atti di indagine: rileva se dal decreto emerge il collegamento tra bene e reato; se questo collegamento è espresso, la motivazione è adeguata.
  • In sede di impugnazione processuale, il ricorrente deve proporre censure fondate e dimostrare l'assenza di pertinenza o di finalità probatorie; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende.

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