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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25294/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa da una banca, in forza di un titolo giudiziale per un ingente credito verso un debitore. Nel corso dell'esecuzione, una soggetto terzo, madre del debitore, spiegava un primo intervento e poi un secondo intervento fondato su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. La banca proponeva opposizione agli atti esecutivi e successivamente ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale che aveva ritenuto tempestivo il secondo intervento, ritenuto irrilevante il sospetto di frode del titolo monitorio e disposto la formazione di un piano di riparto con accantonamento della somma spettante al creditore intervenuto. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione delle norme sull'intervento dei creditori nell'espropriazione presso terzi, sostenendo che il secondo intervento era tardivo perché avvenuto oltre la prima udienza fissata per l'assegnazione; 2) violazione delle norme sull'accantonamento e sul riparto, sostenendo che non ricorrevano i presupposti dell'accantonamento in favore di un creditore già munito di titolo esecutivo ma con efficacia sospesa, e che il giudice aveva pronunciato oltre le domande; 3) reiterazione delle medesime censure sotto diverso profilo di falsa applicazione di norme; 4) nullità della sentenza per radicale inesistenza della motivazione, sia per richiamo per relationem a un provvedimento collegiale non riportato, sia per omessa considerazione del carattere fraudolento del titolo azionato dal creditore intervenuto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha osservato che, pur essendo stata allegata l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, non era stata depositata la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, la verifica di tempestività non poteva supplire al difetto perché la sentenza era stata pubblicata il 13 gennaio 2022 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 17 marzo 2022, oltre il termine breve di sessanta giorni. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e, non essendovi difese delle parti intimate, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 482 c.p.c.

    richiamato come termine decorso inutilmente prima di procedere al pignoramento.

  • art. 499 c.p.c.

    richiamato in tema di intervento dei creditori nella procedura esecutiva; la banca sosteneva che mancassero i presupposti per l'accantonamento in favore del creditore intervenuto.

  • art. 510 c.p.c.

    richiamato in tema di piano di riparto e accantonamento delle somme eventualmente spettanti al creditore intervenuto.

  • art. 525 c.p.c.

    richiamato dal Tribunale e dalla ricorrente per individuare il termine di intervento dei creditori nell'esecuzione.

  • art. 526 c.p.c.

    richiamato solo per distinguere gli effetti civili della prima udienza di comparizione.

  • art. 528 c.p.c.

    richiamato nel complesso delle norme sull'intervento e sulla distribuzione nella procedura esecutiva.

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato in tema di pignoramento presso terzi e prima udienza di comparizione delle parti.

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato nel complesso delle norme sulla dichiarazione del terzo pignorato.

  • art. 551 c.p.c.

    richiamato per stabilire il regime dell'intervento di altri creditori nell'espropriazione presso terzi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avrebbe pronunciato oltre le domande formulate.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    norma applicata per dichiarare improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione, ai fini della verifica della tempestività.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 404, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione proposta dalla banca avverso il decreto ingiuntivo posto a base del secondo intervento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è requisito di procedibilità; la sua mancanza comporta improcedibilità salvo che dagli atti risulti comunque la tempestività dell'impugnazione nei termini di legge.
  • La verifica di 'resistenza' del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione richiede che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se tale dato non ricorre, il difetto documentale non può essere sanato.
  • Nell'espropriazione presso terzi, le questioni sull'intervento dei creditori e sull'eventuale accantonamento delle somme vanno ricondotte al quadro normativo degli artt. 499, 510, 525 e 551 c.p.c., ma tali profili restano irrilevanti se il ricorso è improcedibile per ragioni processuali preliminari.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso anche quando i motivi investano censure sostanziali o processuali nel merito della decisione impugnata.
  • L'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 consegue alla declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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