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Sentenza

Sentenza n. 801/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro n. 1497/2024, nel giudizio recante n. RG 4003/2023, pubblicata in data 18.07.2024.

Giustizia amministrativa202504479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1497/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a un docente assunto a tempo determinato il beneficio economico della Carta del Docente e il Ministero era stato condannato a erogare euro 2.500,00, oltre accessori, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il giudicato è stato notificato all'Amministrazione il 30 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva provveduto al pagamento né aveva dato altrimenti esecuzione alla sentenza, il ricorrente ha chiesto l'attuazione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede nei confronti dell'Amministrazione un immediato valore conformativo-ordinator io e impone di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta al lavoratore. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente mediante accredito di euro 2.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e obbligo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione produce nei suoi confronti un immediato effetto conformativo-ordinator io e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione è tenuta a realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato, non essendo sufficiente una mera adesione formale alla pronuncia giudiziale.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza dell'interessato, qualora l'Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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