Cassazione Penale, Sentenza n. 8413/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 27/01/2021. I reati contestati erano: partecipazione con ruolo verticistico nella cosca 'Pesce' (art. 416-bis c.p.), cessione di 3 kg di marijuana in concorso (art. 73 DPR 309/90) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente ha fatto quattro censure: 1) carenza e vizio di motivazione nel riconoscimento del ruolo apicale, sostenendo che dalle intercettazioni non emergerebbe autonomia decisionale e verticismo; 2) mancata valutazione critica delle intercettazioni e uso apodittico delle fonti; 3) attribuzione indebita di rilievo a mere congetture della persona offesa sull'episodio estorsivo; 4) violazione dell'art. 275 c.p.p. (presunzione iuris tantum di pericolosità) e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'attualità del pericolo di reiterazione, posto anche il tempo intercorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul merito il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato che, alla luce di una disamina analitica di numerose conversazioni e riscontri investigativi, sussisteva un compendio indiziario grave circa l'effettivo esercizio di un ruolo direttivo da parte di Pesce Savino (es.: dettatura di disposizioni nella ripartizione dei proventi, interlocuzione con altro clan Bellocco per risolvere conflitti, essere annoverato tra i "grandi" del clan, concessione di "autorizzazioni" e gestione autonoma di questioni sui terreni, sollecitazioni al commercialista per la contabilità). I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti generici e non fondati: il Tribunale aveva valutato criticamente le intercettazioni e le aveva riportate analiticamente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non si confrontava correttamente con il contenuto dell'ordinanza impugnata; il Tribunale aveva motivato sull'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità e aveva considerato non rilevante il breve intervallo temporale rispetto alla protrazione del reato associativo. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma di competenza: il Tribunale è stato investito ex art. 309 c.p.p. per il riesame delle misure cautelari, procedimento correttamente seguito.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza centrale: distingue ruoli (promotore, dirigente o organizzatore). Il giudice ha ritenuto necessario e ha accertato l'effettivo esercizio di funzioni direttive/apicali, riconoscibili internamente ed esternamente.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento delle esigenze cautelari: uso dell'elevato disvalore delle condotte e della biografia criminale per giustificare la custodia cautelare.
art. 275, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari per indiziati di 416-bis; il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati prodotti elementi per superare tale presunzione e ha motivato la sua attualità.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di motivazione: la difesa ha invocato vizio di motivazione ai sensi di questo articolo, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse analitica e non manifestamente illogica.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi generali dell'istruzione probatoria e valutazione delle emergenze; citato nelle censure sulla valutazione delle intercettazioni.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella contestazione della motivazione riguardo alla prova raccolta; indicata dalla difesa ma il giudice ha ritenuto la valutazione congrua.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Riferimento al reato di cessione di stupefacenti: la contestazione relativa allo spaccio (3 kg marijuana) è stata valutata nel contesto probatorio complessivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione in sede di ricorso: il ricorso era sviluppato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att., ma le censure di merito non hanno superato la sindacabilità.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale: disposizione applicata per trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- Per il riconoscimento di ruolo apicale in una associazione mafiosa è necessario dimostrare l'effettivo esercizio di poteri decisionali o organizzativi, riconoscibili sia internamente sia esternamente; mere indicazioni di età o di anzianità non sono sufficienti.
- Le intercettazioni, se analiticamente esaminate e corredate da riscontri, possono costituire base grave per l'applicazione di misure cautelari; la critica difensiva deve dimostrare vizi logici o manifesta irragionevolezza nell'interpretazione.
- La presunzione iuris tantum prevista per i reati di mafia (art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti prodotti dall'indagato; la sua semplice invocazione o il richiamo al "tempo trascorso" non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari, salvo che il periodo sia particolarmente lungo e rilevante.
- Le censure generiche sulla mancata valutazione critica del materiale probatorio sono difficilmente accolte: il rimedio è efficace solo se si evidenziano specifici vizi di motivazione, illogicità o omissioni significative.
- In sede di riesame cautelare lo standard probatorio è meno stringente rispetto al giudizio di merito, ma la motivazione deve comunque dare conto degli elementi che giustificano la misura e delle ragioni per cui non è superata la presunzione di pericolosità.
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