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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16259/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, per il periodo d'imposta 2008, aveva indicato in dichiarazione una detrazione per spese relative a interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti dalla società che gli aveva ceduto l'immobile. L'Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione l'importo detratto, ritenendo che il beneficio non spettasse perché l'immobile non aveva natura strumentale all'attività d'impresa, essendo bene merce. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR invece riformava la decisione e negava l'agevolazione, assumendo in via sistematica che la norma non fosse applicabile agli immobili oggetto dell'attività delle società immobiliari, quindi agli interventi su beni merce. In cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 1, commi 344 e ss., L. n. 296/2006 e dell'art. 2 d.m. 19/02/2007, censurando l'esclusione del beneficio per i beni merce e per i soggetti esercenti attività immobiliare; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che l'agevolazione per la riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società che esercitano attività immobiliare, senza che la legge preveda limitazioni soggettive od oggettive tali da escludere gli interventi su immobili destinati all'attività d'impresa o qualificati come beni merce. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito per l'intervento nomofilattico successivo e ha condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344 e ss., L. n. 296/2006

    La detrazione per interventi di riqualificazione energetica ha portata generale e spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi quelli che operano nel settore immobiliare; non è desumibile una esclusione per gli immobili merce.

  • art. 2 d.m. 19/02/2007

    Richiamato insieme alla legge agevolatrice per sostenere la spettanza del beneficio senza limitazioni soggettive o oggettive non previste dalla norma primaria.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato dal ricorrente per censurare l'interpretazione restrittiva della CTR, ritenuta incompatibile con il dato letterale della disciplina agevolativa.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Norma che ha fondato il recupero a tassazione tramite controllo formale della dichiarazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

  • d.l. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017, art. 11, comma 9

    Ha previsto la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione per le liti definibili, applicata dalla Corte per affermare la tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • La detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla L. n. 296/2006, ha natura generale e non può essere esclusa in via interpretativa per la sola circostanza che l'immobile sia strumentale o rientri nel magazzino dell'impresa, se la legge non introduce espressi limiti soggettivi o oggettivi.
  • In materia di agevolazioni fiscali, l'interpretazione deve muovere dal dato letterale della disposizione e non può introdurre restrizioni non previste dal legislatore, soprattutto quando la finalità della norma è di incentivo di interesse pubblico generale.
  • Quando la Corte rileva che la soluzione della controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Le spese del giudizio di merito possono essere compensate se l'intervento nomofilattico della Cassazione è successivo alle decisioni di merito impugnate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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