Ordinanza n. 1458/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Cosenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Cosenza il 27 novembre 2020, integrata e corretta il 15 gennaio 2021, nell’ambito di una procedura esecutiva. Il Collegio ha rilevato, anzitutto, la nullità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Ha inoltre rilevato la mancanza dell’attestazione relativa al passaggio in giudicato del titolo, che, con riferimento all’ordinanza di assegnazione, consiste nell’attestazione della mancata proposizione, nei termini, dell’opposizione agli atti esecutivi. Infine, il Collegio ha osservato che il titolo esecutivo non risulta notificato presso un indirizzo PEC presente nei pubblici registri ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, prospettando che tale omissione possa determinare l’inammissibilità del ricorso e sottoponendo la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha dichiarato nulla la notifica del ricorso introduttivo e ne ha ordinato la rinnovazione entro trenta giorni dal deposito dell’ordinanza. Ha disposto che il ricorrente depositi, entro il medesimo termine, l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo, nella forma dell’attestazione di mancata proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. Il Collegio ha inoltre sottoposto al ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione concernente la mancata notificazione del titolo esecutivo a un indirizzo PEC presente nei pubblici registri, circostanza ritenuta potenzialmente idonea a comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione del titolo esecutivo presso un indirizzo PEC presente nei pubblici registri è rilevante ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dalla disposizione; la sua omissione è stata prospettata come possibile causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il Collegio solleva la questione ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevabili d’ufficio che possono fondare la decisione, consentendo al ricorrente di dedurre sul punto nel termine per memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la notificazione del ricorso effettuata presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri è nulla e deve essere rinnovata nel termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un’ordinanza di assegnazione di somme, il ricorrente deve documentare il passaggio in giudicato del titolo mediante attestazione della mancata proposizione, nei termini di legge, dell’opposizione agli atti esecutivi.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo presso un indirizzo PEC presente nei pubblici registri rileva per la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. prima di decidere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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