Cassazione Civile, Ordinanza n. 27757/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, richiamando l’art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché l’estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste da tale norma.
Esito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia, secondo l’intestazione, aveva ad oggetto il rapporto di un dirigente medico con una azienda sanitaria provinciale e una domanda risarcitoria connessa alla mancata graduazione; tuttavia, nel giudizio di cassazione non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di ricorso perché il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’ente, e la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, poiché tale ipotesi non è contemplata dalla disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza esame del merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
- L’estinzione del giudizio non integra, di regola, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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