Ordinanza n. 2244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 493 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 493 del 2026, di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, relativa alla procedura di affidamento identificata dal CIG B84897F32
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Genova ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria n. 493 del 2026 e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge soltanto l'esigenza cautelare dell'amministrazione di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale sino alla decisione di merito, in relazione alla procedura CIG B84897F32. Il Comune ha inoltre assunto espressamente l'impegno a non procedere, nel frattempo, all'affidamento diretto di servizi analoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi contrapposti, il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dal Comune di Genova qualora non fosse mantenuta integra la situazione sino alla decisione di merito. La misura è stata accordata anche considerando l'impegno dell'amministrazione a non procedere medio tempore all'affidamento diretto di servizi analoghi. L'udienza pubblica per la trattazione del merito risultava già fissata all'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello, diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando, nella comparazione degli interessi contrapposti e in attesa della decisione di merito, emerga un pregiudizio grave e irreparabile per la parte appellante.
- La valutazione cautelare può tenere conto dell'impegno assunto dall'amministrazione appellante a non adottare, nelle more del giudizio di merito, ulteriori iniziative potenzialmente incidenti sulla situazione controversa, quali l'affidamento diretto di servizi analoghi.
- L'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto sino alla decisione di merito può integrare una ragione cautelare sufficiente a sospendere l'esecutività della sentenza appellata.
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