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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17743/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da antichi contratti preliminari di vendita di alloggi cooperativi, risalenti al 1955, poi seguiti da un contratto del 1960 ritenuto reiterativo e correttivo. In primo grado era stata pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'immobile, ma in sede di appello la domanda risarcitoria per l'inadempimento era rimasta non definita; la Cassazione, con sentenza del 2017, aveva cassato con rinvio limitatamente a tale domanda, affermando che l'impossibilità dell'esecuzione in forma specifica non estingue il diritto al risarcimento. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha però rigettato la domanda di danni, ritenendo che gli attori non avessero allegato sin dall'inizio i profili di nocumento né i criteri di individuazione del pregiudizio, e che non fosse dimostrato il danno da mancato godimento dell'immobile, anche perché il promissario acquirente era stato immesso nel possesso del bene. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con due motivi: ha denunciato violazione di legge, omesso esame di documenti decisivi e contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a quantificare il danno; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del decisum della precedente Cassazione e per omissione di valutazione di documenti e consulenze tecniche che, a suo dire, dimostravano l'esistenza e l'entità del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati, osservando che le doglianze non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su una contestazione dell'esistenza del preliminare o sul solo problema della quantificazione, ma sulla mancanza di allegazione e prova del pregiudizio concreto. Ha precisato che la precedente sentenza di legittimità aveva solo affermato la persistenza astratta del diritto al risarcimento dopo l'impossibilità dell'esecuzione specifica, ma non aveva accertato la sussistenza del danno né imposto una mera liquidazione quantitativa. Ha quindi confermato che, in assenza di allegazione specifica del danno, la consulenza tecnica non può supplire alla carenza di allegazioni e non può disporsi una liquidazione equitativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'impossibilità di eseguire coattivamente il preliminare in forma specifica non estingue in sé il diritto del promissario acquirente all'adempimento e, se vi è inadempimento, può residuare il diritto al risarcimento del danno, ma solo a fronte di un pregiudizio concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; non basta un richiamo generico a norme processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede una critica puntuale e specifica alla regola applicata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di una pluralità di risultanze probatorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti per il vizio dedotto.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma solo nei limiti effettivi del decisum; nel caso concreto non vi era stata alcuna statuizione che imponesse la sola quantificazione del danno.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Il processo deve essere gestito in modo da evitare attività e formalità superflue che ostacolino la ragionevole durata del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la precedente sentenza di cassazione vincola il giudice solo nei limiti del principio di diritto effettivamente enunciato; l'affermazione della perdurante astratta azionabilità del risarcimento non equivale ad accertamento della sussistenza del danno né impone una mera liquidazione quantitativa.
  • In tema di risarcimento da inadempimento contrattuale, il diritto al ristoro sorge solo in presenza di un pregiudizio concreto e deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che lo invoca; la consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire la carenza di allegazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o eccentrica rispetto al decisum.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, non la mera contestazione della valutazione di documenti o prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone almeno l'allegazione di un pregiudizio patrimoniale concreto e di criteri minimi di individuazione della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePreliminareRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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