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Sentenza

Sentenza n. 2419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5614 del 27 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202507850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’impugnazione del diniego GSE relativo a una richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda avesse deciso sulla base di un errore di fatto risultante dai documenti di causa. In particolare, ha dedotto che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato una relazione tecnica di parte, depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’addizionalità tecnica dell’intervento di efficientamento energetico realizzato sulla linea di raffreddamento del clinker mediante tecnologia inverter. Secondo la ricorrente, la mancata considerazione della relazione avrebbe determinato l’erronea supposizione dell’inesistenza dell’addizionalità e il rigetto del precedente appello. La ricorrente ha inoltre riproposto, nella fase rescissoria, le censure già dedotte contro il rigetto GSE, riguardanti l’addizionalità e la baseline dell’intervento, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà, l’illogicità manifesta, il travisamento dei presupposti, la violazione delle Linee guida, della Guida operativa ENEA, del d.m. 28 dicembre 2012 e dei principi di affidamento, efficienza e buon andamento. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso; ENEA si è costituita in giudizio, mentre RSE non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza esaminare le censure formulate per la fase rescissoria. Il Collegio ha preliminarmente ribadito che la revocazione è un mezzo eccezionale, a critica vincolata, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L’errore di fatto revocatorio deve consistere in un errore percettivo sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, deve riguardare un punto non espressamente controverso, essere immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa e risultare decisivo, nel senso che la diversa soluzione della controversia deve imporsi come necessaria. Non integra invece errore revocatorio la contestazione dell’attività valutativa del giudice, né il mancato esame esplicito di ogni documento o argomentazione difensiva. Nel caso concreto, la questione dell’addizionalità tecnica era stata espressamente controversa sin dal primo grado. Inoltre, sia il GSE sia il TAR avevano valutato la documentazione prodotta, ritenendola non sufficiente a dimostrare l’addizionalità; la sentenza revocanda aveva poi richiamato le valutazioni rese in un precedente relativo a un progetto analogo. La relazione tecnica non costituiva un fatto materiale oggetto di falsa percezione, ma l’esposizione di una tesi tecnica della parte. La doglianza mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del thema decidendum, traducendosi, al più, in un errore di giudizio non deducibile con la revocazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata a pagare al GSE euro 3.000, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge; le spese sono state compensate tra la ricorrente ed ENEA e nulla è stato disposto nei rapporti con RSE, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., davanti allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto riguarda un errore percettivo relativo all’esistenza o al contenuto di un atto processuale, non l’erronea valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri applicabili.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri ministeriali sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese e degli onorari del giudizio di revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e a critica vincolata: l’errore deve consistere in una falsa percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, essere immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti di causa, riguardare un punto non espressamente controverso ed essere decisivo per la pronuncia.
  • Non è deducibile come errore revocatorio la contestazione dell’attività valutativa o interpretativa del giudice, anche quando la parte ritenga erronea la valutazione di una relazione tecnica o di altra prova.
  • Il mancato richiamo espresso o la mancata valorizzazione in sentenza di uno specifico documento non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio, poiché non sussiste un obbligo di motivare analiticamente su ogni singolo elemento documentale, quando il giudice abbia deciso la censura nella sua effettiva portata.
  • La relazione tecnica di parte, in quanto espressione di una tesi tecnica e non fatto materiale in senso stretto, non può fondare una revocazione per errore di fatto quando la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del suo contenuto.
  • Quando la censura revocatoria investe una questione già espressamente controversa nel giudizio originario e sollecita la rivalutazione dell’intero materiale probatorio, essa configura, al più, un errore di giudizio e deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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