Cassazione Penale, Sentenza n. 47276/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bari (giudice dell'esecuzione) che, in sede di determinazione delle pene da eseguire, ha ritenuto la pena di anni due relativa alla sentenza indicata come sub 4) "assorbita" nella pena della sentenza sub 5) e quindi l'ha esclusa dal computo degli aumenti per continuazione; inoltre si censura l'erronea quantificazione degli aumenti per continuazione e una presunta scorretta applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. Il Procuratore generale chiede l'annullamento con rinvio ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia omesso motivazione sul mancato computo degli anni due e abbia utilizzato indebitamente il criterio di assorbimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fatto un uso errato del criterio di assorbimento omettendo di computare la porzione di pena di anni due prevista dalla sentenza sub 4), e ha inoltre oltrepassato la sua competenza giurisdizionale revocando il provvedimento amministrativo di cumulo emesso dal Pubblico ministero. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 663 cod. proc. pen.
Il provvedimento di cumulo delle pene è di natura amministrativa ed è riservato al Pubblico ministero; il PM può revocarlo per aggiornare la posizione esecutiva del condannato, mentre il giudice dell'esecuzione non può autonomamente revocarlo ma può sospenderne l'efficacia o decidere su questioni pregiudiziali in sede di procedimento esecutivo.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore che consente la riduzione della pena complessiva per più condanne; la sua applicazione deve essere chiaramente motivata e calcolata sulla base delle pene effettive e degli aumenti per continuazione.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di associazione mafiosa, qui citata come una delle condanne rilevanti ai fini del calcolo delle pene; la decisione utilizza tale condanna per individuare le "violazioni satellite" e le porzioni di pena da computare.
art. 666 cod. proc. pen.
Procedura degli incidenti di esecuzione: consente l'intervento del giudice dell'esecuzione su specifiche questioni sollevate dal PM o dalle parti; resta però distinta dalla competenza del PM a emettere e revocare il cumulo amministrativo.
artt. 670-676 cod. proc. pen.
Norme riguardanti il computo delle pene e le modalità di esecuzione; il giudice dell'esecuzione ha competenza su questioni inerenti al rapporto esecutivo e al computo, ma non può sostituirsi al PM nella funzione amministrativa di cumulo/revoca senza adeguata motivazione e rispetto dei limiti di legge.
Massime di principio
- Il provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Pubblico ministero ha natura amministrativa: solo il PM può revocarlo formalmente; il giudice dell'esecuzione può impugnarne l'efficacia o decidere su questioni pregiudiziali, ma non revocarlo unilateralmente senza fondamento.
- Quando si determina il cumulo e gli aumenti per continuazione, ogni porzione di aumento già riconosciuta deve essere esplicitamente motivata in caso di esclusione dal computo; omissioni motivazionali sul calcolo delle pene sono vizio che può giustificare l'annullamento.
- L'assorbimento di una pena in un'altra (criterio di "assorbimento") non può essere applicato in modo tale da elidere impropriamente aumenti per continuazione già riconosciuti: l'operazione deve essere spiegata e quantificata nella motivazione.
- L'applicazione del criterio moderatore (art. 78 cod. pen.) richiede calcoli chiari e motivazione puntuale: la riduzione della pena complessiva deve risultare da valutazioni esplicite sulle singole pene e sugli aumenti.
- In caso di conflitto tra le determinazioni del PM (cumulo) e le decisioni del giudice dell'esecuzione, è opportuno ricorrere agli strumenti processuali previsti (impugnazione al giudice dell'esecuzione, incidenti di esecuzione) e, se necessario, alla cassazione per vizi di competenza o carenze motivazionali.
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