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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01724/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva contestato l'indeducibilità di costi relativi a compensi corrisposti a un'impresa individuale per asserite prestazioni di procacciamento d'affari, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito un quadro indiziario idoneo a dimostrare l'inattendibilità delle fatture e dei costi, fondato non solo sull'antieconomicità del contratto, ma anche sulla circostanza che le fatture riportavano una partita IVA cessata e sul fatto che l'emittente svolgesse un'attività economica incompatibile con il procacciamento d'affari dedotto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a valorizzare l'antieconomicità del contratto e avrebbe omesso di considerare l'insufficienza del quadro indiziario e la documentazione prodotta; (2) omesso esame del giudicato interno, assumendo che in primo grado fosse stata esclusa l'antieconomicità della prestazione; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, per asserita mancanza dell'iter logico decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui censurava la violazione di legge, perché il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi: la CTR non aveva fondato la decisione sulla sola antieconomicità, ma su un coacervo indiziario comprendente anche la partita IVA cessata e l'estraneità dell'attività dell'emittente al procacciamento d'affari. Il motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la valutazione delle prove e della documentazione, sindacato riservato al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per la duplice conforme sia perché il preteso giudicato interno non era stato illustrato come fatto storico decisivo, non essendo spiegato quale sarebbe stato l'esito del giudizio se quel punto fosse stato considerato. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro per la censura di motivazione apparente od omessa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo dedotto come giudicato interno.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro sulla valutazione delle prove.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rilevare un profilo di inammissibilità del secondo motivo in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, la legittimità della ripresa non può essere censurata isolando un solo indizio, se la decisione di merito si basa su un complesso coerente di elementi presuntivi non specificamente attaccati nella loro complessiva consistenza.
  • La contestazione in cassazione della valutazione degli indizi e della documentazione probatoria, ove diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, è inammissibile perché esula dal sindacato di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo chiaro il fatto storico decisivo omesso e non spiega in concreto quale esito diverso avrebbe potuto avere il giudizio in presenza di quel fatto.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a escludere il vizio.
  • Il contribuente che invochi l'inerenza e la deducibilità di costi fatturati deve contrastare specificamente gli elementi che ne minano l'attendibilità, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità se il quadro indiziario complessivo depone per l'inattendibilità delle fatture.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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