Cassazione Civile, Ordinanza n. 02176/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. relativo a un precedente decreto di estinzione del giudizio di cassazione. La società aveva rinunciato al ricorso proposto contro una sentenza della Corte d'appello di Milano; la rinuncia era stata notificata ai controricorrenti. Poiché la rinuncia non era stata accettata, con decreto del Presidente della Sezione Lavoro era stata dichiarata l'estinzione del processo con condanna della società alle spese. Nell’intestazione di quel decreto, però, era stata erroneamente indicata Trenitalia s.p.a. come ricorrente, invece della effettiva ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Entrambe le parti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale nell’intestazione del decreto di estinzione, in quanto la parte ricorrente e rinunciante risultava inequivocabilmente dagli atti essere Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e non Trenitalia s.p.a. Ha quindi disposto la correzione del decreto n. 28811/2022, ordinando che l’indicazione della parte ricorrente fosse sostituita con RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e ha mandato alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la correzione dell’errore materiale nel provvedimento della Corte di cassazione, quando l’errore sia riconoscibile dagli atti e sia richiesta la rettifica da parte delle parti.
Massime di principio
- L’errore materiale contenuto nell’intestazione di un provvedimento può essere corretto quando dagli atti risulti in modo inequivoco l’effettiva identità della parte processuale.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche su richiesta concorde delle parti e non incide sul merito della decisione, ma solo sulla corretta individuazione del soggetto processuale.
- Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c., la Corte verifica la mera discrasia formale tra testo del provvedimento e risultanze processuali, disponendo la rettifica senza riaprire il giudizio definito.
Come è indicizzato
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