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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5044/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di ammissione al passivo per crediti ceduti da Banca Intesa San Paolo S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A. (crediti derivanti da mutui fondiari originariamente riconosciuti con decreto del Tribunale di Taranto del 28-31 ottobre 2013). L'istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale perché presentata oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, legge 24/12/2012 n. 228; il Tribunale ha ritenuto il termine decorsi dalla data di esecutività della confisca e ha escluso che la tardiva comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati (ANBSC) potesse spostarne il decorso. La ricorrente ha dedotto che la normativa intertemporale non può pregiudicare domande originate da provvedimenti giurisdizionali già intervenuti (riconoscimento della buona fede dei creditori nel 2013) e ha sostenuto, alternativamente, che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione PEC dell'ANBSC del 28/02/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Taranto per i provvedimenti strumentali ai successivi adempimenti liquidatori. La Corte ha ritenuto che, poiché le banche originarie avevano ottenuto nel 2013 un decreto che riconosceva i loro crediti e la loro buona fede (provvedimento non impugnato), la successiva cessione dei crediti alla Andor SPV trasmette alla cessionaria la posizione già accertata. In tale situazione non può operare un'effetto di decadenza che avrebbe senso solo in assenza di un precedente accertamento giurisdizionale: la domanda non poteva essere considerata tardiva per effetto della norma intertemporale nelle parti che mirano a disciplinare posizioni già giudizialmente accertate. Ne consegue che il giudice di merito dovrà procedere all'ammissione al passivo e agli atti di liquidazione coerenti con l'accertamento già effettuato.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, commi 194-206 (in particolare commi 199, 200, 205)

    Disciplina intertemporale delle procedure di prevenzione: prevede l'azione dei creditori ipotecari e il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al passivo; la Corte ha interpretato che tale termine non può precludere diritti già riconosciuti con provvedimento giurisdizionale definitivo o non impugnato, quando l'accertamento sulla buona fede e sull'ammontare del credito è già stato compiuto.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    art. 52, 57, 58, 59 (richiamati dall'art. 1, comma 200, L. 228/2012)

    Individua le condizioni di buona fede e le modalità di accertamento dei crediti nei procedimenti di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di tali condizioni compiuto nel procedimento originario (2013) costituisce presupposto rilevante che deve valere anche nella fase liquidatoria disciplinata dalla L. 228/2012.

  • legge 31 marzo 2010, n. 50 (d.l. 4 febbraio 2010, n. 4 convertito)

    disciplinazione dell'intervento dei titolari di diritti reali di garanzia nel procedimento di prevenzione

    Consacra la facoltà per i titolari di diritti reali di garanzia di intervenire nel procedimento di prevenzione e di provare la buona fede e l'affidamento incolpevole; la giurisprudenza citata ha codificato tale principio e la Corte lo ha ritenuto applicabile alle banche intervenute nel 2013.

  • legge 27 dicembre 1965, n. 575

    Nozione di 'appartenenza' e disciplina relativa alla opponibilità dei diritti reali di garanzia rispetto alle misure di prevenzione; la Corte richiama la giurisprudenza che estende la partecipazione al procedimento ai titolari di ipoteca costituita prima del sequestro, con prova della buona fede.

  • codice civile

    Riferimento alla causa di estinzione dell'ipoteca per effetto della confisca secondo la disciplina di settore; la Corte richiama il principio che la confisca può produrre l'estinzione di pesi ed oneri iscritti prima della confisca, ma bilancia tale effetto con la tutela dei creditori la cui posizione è già stata accertata giurisdizionalmente.

Massime di principio

  • Quando un credito garantito è stato già riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale (ad es. riconoscimento della buona fede e dell'ammontare del credito), la successiva cessione del credito trasferisce alla cessionaria la posizione già accertata e non può essere facilmente neutralizzata da termini di decadenza previsti da norme intertemporali.
  • Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1 L. 228/2012 per l'ammissione al passivo decorre in linea generale dalla definitività della confisca, ma non può avere efficacia preclusiva quando il giudice ha già accertato, in un precedente e non impugnato provvedimento, la sussistenza e l'ammontare del credito e la buona fede del creditore originario.
  • La comunicazione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non sostituisce o modifica gli effetti di un precedente accertamento giudiziale: la tempestività della domanda va valutata alla luce dell'esistenza o meno di un provvedimento giurisdizionale che abbia già definito la posizione del creditore.
  • In caso di crediti garantiti, il terzo cessionario deve documentare la titolarità del credito derivante dalla cessione; tuttavia, se la cessione si fonda su un credito già giudizialmente riconosciuto, l'azione del giudice dovrà puntare all'ammissione al passivo e agli atti liquidatori coerenti con quel riconoscimento.
  • In situazioni intertemporali è necessario valutare separatamente l'accertamento giurisdizionale già compiuto e le previsioni normative successive: la norma intertemporale non può produrre esiti irrazionali che cancellino un affidamento consolidato dalla pronuncia di un giudice.

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